Annullamento dell’avviso di recupero e sorte della cartella esattoriale da ruolo straordinario (Cass. civ. Sez. 5 n. 6314 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento, anche non definitivo, dell’atto impositivo che costituisce il titolo dell’iscrizione a ruolo straordinaria comporta il venir meno della cartella esattoriale che su di esso si fonda. L’efficacia immediata delle sentenze tributarie di merito, riconducibile al sistema del d.lgs. n. 546/1992, fa sì che l’atto impositivo annullato perda la sua idoneità a legittimare la riscossione provvisoria, ancorché la pronuncia non sia passata in giudicato. Ne consegue che l’ente impositore è tenuto a sgravare il ruolo, in tutto o in parte, in conformità al decisum, o il giudice ad annullare la cartella nella stessa misura. Sul piano processuale, la sopravvenienza dell’annullamento del titolo rende inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso avverso la sentenza che ha confermato l’annullamento della cartella, poiché anche l’eventuale fondatezza del motivo non potrebbe condurre a una decisione diversa.
Il Fatto
La società, socia unica di una controllata, aveva aderito al regime di IVA di gruppo ex art. 73 d.P.R. n. 633/1972, utilizzando in compensazione un credito della controllata derivante da perdite accumulatesi a seguito di operazioni immobiliari. L’Agenzia delle Entrate aveva notificato alla controllante un avviso di recupero, ritenendo il credito indebitamente compensato. Sulla base di tale provvedimento, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione aveva iscritto a ruolo la somma dovuta, notificando la relativa cartella di pagamento.
La società aveva impugnato la cartella dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che ne aveva disposto l’annullamento. L’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, con l’intervento dell’Agenzia delle Entrate, era stato rigettato dalla Commissione tributaria regionale, la quale aveva rilevato che la cartella non era motivata in ordine al “fondato pericolo per la riscossione” richiesto dagli artt. 15-bis e 11, comma 3, d.P.R. n. 602/1973 per l’iscrizione a ruolo straordinaria. Avverso tale sentenza, le Agenzie proponevano ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato il primo motivo di ricorso, con cui le Agenzie avevano dedotto la violazione degli artt. 15 e 15-bis d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che il requisito del “fondato pericolo per la riscossione” non fosse richiesto nel caso di iscrizione a ruolo conseguente ad atto di recupero. Il motivo è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse ad impugnare, in ragione del deposito, da parte della società controricorrente, della sentenza della CTP di Milano che aveva annullato l’avviso di recupero in forza del quale era stata eseguita l’iscrizione a ruolo.
La Corte ha precisato che, sebbene la sentenza di annullamento dell’atto presupposto non fosse ancora passata in giudicato – non essendo presenti gli elementi per la formazione del giudicato esterno – l’annullamento del provvedimento, anche non definitivo, comporta comunque il venir meno della cartella che su di esso si fonda. Tale conclusione discende dal riconoscimento dell’efficacia immediata delle sentenze tributarie, la cui esecutività è ora espressamente prevista dall’art. 9 d.lgs. n. 156/2015, e che trova fondamento nel sistema di riscossione frazionata di cui all’art. 68 d.lgs. n. 546/1992: non può configurarsi la riscossione di un credito la cui esistenza sia stata negata dal giudice, quand’anche la pronuncia non sia ancora definitiva.
Richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 758/2017, la Corte ha ribadito che il ruolo straordinario non si sottrae alle conseguenze della pronuncia giudiziale che incide sulla legittimità dell’atto impositivo che ne costituisce il titolo. Lo strumento cautelare deve adeguarsi alla statuizione del giudice, con la conseguenza che il ruolo deve essere sgravato dall’ente impositore o la cartella annullata dal giudice, in tutto o in parte, in conformità al decisum. A fortiori è illegittima la misura cautelare adottata dopo l’integrale accoglimento del ricorso avverso l’atto presupposto. In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto venuto meno l’interesse ad impugnare la sentenza che ha confermato l’annullamento della cartella, poiché l’eventuale fondatezza del motivo non avrebbe potuto condurre a una decisione diversa.
Quanto al secondo motivo, relativo al contrasto tra motivazione e dispositivo in ordine alla condanna alle spese, la Corte lo ha ritenuto infondato, richiamando il principio per cui il contrasto che determina la nullità della sentenza ricorre solo quando incida sull’idoneità del provvedimento a rendere conoscibile la statuizione giudiziale, trattandosi negli altri casi di mero errore materiale. Nel caso di specie, la ricostruzione della volontà del giudice d’appello appariva possibile, essendo chiara la posizione sostanziale dell’Agenzia delle Entrate, poi condannata alle spese.
La Corte ha rigettato il ricorso, condannando le Agenzie al pagamento delle spese e dichiarando inammissibile l’istanza di distrazione delle spese presentata dal difensore della società, poiché, in presenza di un collegio difensivo, la dichiarazione di antistatarietà resa da uno solo dei difensori doveva essere riferita all’intero collegio, onere non assolto nel caso di specie.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.