Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso al TAR (TAR Marche n. 527 del 18.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente, dichiarata prima che la causa sia trattenuta per la decisione, comporta l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a. Il giudice amministrativo non ha il potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi nella valutazione dell’interesse ad agire della parte, che conserva piena disponibilità dell’azione sino alla decisione. Preso atto della rinuncia alla coltivazione del giudizio, il Collegio dichiara l’improcedibilità e può disporre la compensazione delle spese, valutando la peculiarità della vicenda e il sopravvenuto venir meno del contenzioso penale connesso.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava l’ordinanza del Sindaco di Civitanova Marche del 10.2.2021, con la quale le veniva ordinato, in solido con il precedente proprietario dell’area, lo smaltimento dei rifiuti ivi abbandonati e l’adozione di presidi atti a prevenire intrusioni e conferimenti abusivi. Nel corso del giudizio, con note del 17.3.2025 e del 9.6.2025, la ricorrente dichiarava di non avere più interesse alla coltivazione del ricorso e chiedeva la compensazione delle spese, documentando l’archiviazione del procedimento penale connesso, disposta dal Tribunale di Macerata.

Il Comune di Civitanova Marche e un’azienda agricola, destinataria insieme alla ricorrente della medesima ordinanza, chiedevano invece la condanna della ricorrente alle spese di giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione dell’interesse ad agire e della sua sopravvenuta caducazione. Richiamando un orientamento consolidato del Consiglio di Stato, il TAR ribadisce che il giudice non ha né il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi nella valutazione dell’interesse della parte ricorrente.

Il ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, conserva piena disponibilità dell’azione e può quindi rinunciare al ricorso o dichiarare di aver perduto ogni interesse alla decisione. Nel caso concreto, la dichiarazione della ricorrente e l’intervenuta archiviazione penale fanno venire meno l’interesse ex art. 100 c.p.c.

Da qui la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a., con la conseguente definizione del giudizio senza esame del merito dell’ordinanza impugnata.

Sul versante delle spese, il TAR rileva che nella fase cautelare erano già intervenute l’ordinanza di rigetto del TAR Marche e la conferma del Consiglio di Stato, entrambe con compensazione delle spese. Quanto all’azienda agricola, anch’essa destinataria dell’ordinanza e adempiente, la compensazione è senz’altro disposta. Nei confronti del Comune, la compensazione si giustifica tenendo conto dell’archiviazione penale, della circostanza che la stessa ordinanza impugnata dava atto dell’impossibilità di individuare autori ed epoca degli abbandoni, nonché della complessità e peculiarità della vicenda.

Il ricorso è quindi dichiarato improcedibile, con spese compensate e ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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