Sospensione condizionale in executio richiede prognosi favorevole dopo la Consulta (Cass. pen. Sez. I n. 41558 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., pronunciata con la sentenza della Corte costituzionale n. 208 del 2024, non comporta un automatico diritto del condannato alla concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione. Il giudice dell’esecuzione è chiamato a verificare i presupposti sostanziali degli artt. 163 e 175 cod. pen., che coincidono con quelli rimessi al giudice della cognizione. La valutazione prognostica va costruita sulla piattaforma delle circostanze accertate in sede di cognizione. Costituisce condizione ostativa alla concessione dei benefici l’esclusione espressa operata dal giudice della cognizione per ragioni diverse dalla sola dosimetria della pena.
Il Fatto
Il Giudice dell’esecuzione, investito della richiesta di riduzione di un sesto della pena ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., aveva negato alla condannata il beneficio della sospensione condizionale e della non menzione. Proposta opposizione ai sensi dell’art. 666, comma 4, cod. proc. pen., il G.i.p. del Tribunale di Bergamo l’aveva rigettata con ordinanza del 23 luglio 2025, rilevando che dalla pronuncia della Consulta non deriva un diritto automatico del condannato ai benefici.
Avverso tale provvedimento la condannata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Secondo la tesi difensiva, la sentenza irrevocabile di condanna avrebbe implicitamente risolto in senso favorevole il giudizio prognostico, essendosi limitata a rilevare l’inapplicabilità dei benefici per il solo superamento del limite quantitativo di pena.
La Motivazione della Corte
La Corte costituzionale n. 208 del 2024 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che il giudice dell’esecuzione possa concedere la sospensione della pena e la non menzione quando il giudice della cognizione non abbia potuto provvedervi perché la pena allora determinata superava i limiti di legge. In via consequenziale ha dichiarato incostituzionale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87/1953, anche l’art. 676, comma 3-bis, cod. proc. pen., nella parte corrispondente.
Il perimetro della valutazione rimessa al giudice dell’esecuzione coincide con quello degli artt. 163 e ss. cod. pen. ed è sovrapponibile al potere discrezionale del giudice della cognizione. Quanto alla prognosi sull’astensione dalla commissione di ulteriori reati, la piattaforma decisoria è costituita dalle circostanze accertate in sede di cognizione.
La Corte richiama la giurisprudenza formatasi sull’art. 671, comma 2, cod. proc. pen.: costituisce condizione ostativa l’esclusione espressa da parte del giudice della cognizione per ragioni diverse dalla dosimetria (Sez. I n. 46146 del 2018; Sez. I n. 14013 del 2025).
Nel caso concreto, la sentenza irrevocabile si era limitata a constatare il superamento dei limiti previsti dagli artt. 163 e 175 cod. pen., senza esprimere alcuna valutazione di merito sui presupposti dei benefici. Il giudice dell’opposizione ha quindi correttamente formulato una prognosi negativa, valorizzando le modalità esecutive della condotta concorsuale e il contesto del reato, con apprezzamenti non sindacabili in sede di legittimità.
Il ricorso è infondato e rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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