Esecuzione giudicato: obbligo del commissario ad acta e termini di liquidazione (TAR Campania n. 616 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di esecuzione del giudicato amministrativo, il munus di ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Il compenso del commissario ad acta è determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002. La relativa parcella va presentata, a pena di decadenza, nel termine di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con dies a quo coincidente non con il deposito della relazione sull’attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione. Il ricorso per ottemperanza è accolto quando risultino la mancata impugnazione del titolo, attestata dalla certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.
Il Fatto
I ricorrenti, quali procuratori di sé stessi, hanno proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 2986/2024, con la quale il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato a pagare in loro favore la somma di euro 1.618,00 oltre Iva e Cpa.
La sentenza è stata notificata all’amministrazione e non è stata impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria. Il Ministero è rimasto inadempiente, sicché i ricorrenti hanno chiesto dichiararsi la mancata esecuzione del giudicato, assegnarsi all’amministrazione un termine per ottemperare, nominarsi il commissario ad acta e condannarsi la resistente alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale rileva che sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., avuto riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.
Il ricorso è pertanto accolto, con ordine all’amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.
Il Collegio precisa che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, richiamando sul punto C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019.
Quanto al compenso, esso sarà determinato e liquidato con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con riguardo, per l’utilizzo del mezzo proprio, all’art. 55 del d.P.R. n. 115/2002, all’art. 8 della legge n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75 e, per le ulteriori spese, all’art. 56 del medesimo d.P.R. La parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con dies a quo coincidente con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non con il deposito della relazione.
Il commissario è tenuto a effettuare il deposito di atti e documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con il modulo dedicato agli ausiliari del giudice. Le spese di lite, comprensive di spese, diritti e onorari di atti successivi al decreto, sono liquidate secondo il canone della soccombenza, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni, nella misura complessiva di euro 500,00 oltre accessori.
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Nota della Redazione
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