Il ricorso per cassazione è giudizio a critica vincolata: inammissibili i motivi generici e non specifici (Cass. civ. Sez. 3 n. 22285 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e circoscritto dai motivi, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative dell’art. 360 cod. proc. civ. È inammissibile, ex art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c., il motivo che non indichi le norme di legge di cui lamenta la violazione, non ne esamini il contenuto precettivo e non lo raffronti con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata, non potendosi demandare alla Corte una ricerca esplorativa ufficiosa. Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. ricorre solo ove il giudice ometta completamente di provvedere, anche implicitamente, sulla domanda o eccezione. La violazione dell’art. 116 c.p.c. è configurabile solo ove si alleghi l’attribuzione ad una prova di un valore diverso da quello legale, non già un mero erroneo apprezzamento. Il travisamento della prova trova rimedio istituzionale nella revocazione per errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c., mentre, se il fatto probatorio ha formato oggetto di contestazione, il vizio va dedotto ex art. 360, nn. 4 o 5, c.p.c.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Roma accoglieva l’appello proposto dalla società erogatrice di energia elettrica avverso la sentenza del Tribunale che aveva accertato l’inesistenza del credito vantato nei confronti dell’utente per la somministrazione elettrica. Il giudice di primo grado aveva ritenuto non raggiunta la prova dei consumi fatturati, non potendo sopperirsi alla carenza con i dati acquisiti in sede di consulenza tecnica d’ufficio. La corte territoriale, invece, riteneva legittima l’acquisizione da parte del consulente dei dati in disponibilità della società distributrice e condannava l’utente al pagamento. Avverso tale pronuncia l’utente proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha scrutinato i due motivi di ricorso, dichiarandone l’inammissibilità. Il primo motivo, incentrato sulla pretesa nullità della sentenza per violazione dell’art. 342 c.p.c. e dell’art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c., è stato ritenuto inammissibile in quanto l’atto d’appello risultava sufficientemente chiaro nelle doglianze e il giudice del gravame aveva potuto delibare le questioni sottese.
Il secondo motivo, articolato in numerose censure, è stato dichiarato inammissibile per violazione dei requisiti prescritti dall’art. 366, primo comma, nn. 4 e 6, c.p.c. La Corte ha ribadito che il giudizio di legittimità è un giudizio a critica vincolata e che il motivo deve possedere i caratteri della tassatività e della specificità, esigendo una precisa enunciazione del vizio denunciato.
Quanto alle singole doglianze, la S.C. ha osservato che il ricorrente non aveva riprodotto il quesito sottoposto al perito, né le osservazioni all’elaborato, né i passaggi degli atti difensivi in cui erano state sollevate le contestazioni. Il richiamo generico agli atti del primo grado non è stato ritenuto sufficiente. In merito alla lamentata violazione dell’art. 112 c.p.c., la Corte ha precisato che il vizio di omessa pronuncia ricorre solo in caso di totale omissione di provvedimento sulla domanda, circostanza non allegata.
Quanto all’art. 116 c.p.c., la violazione è riscontrabile solo ove si deduca che il giudice abbia attribuito alla prova un valore diverso da quello legale, non essendo consentita la censura del mero esercizio del prudente apprezzamento. Infine, la Corte ha escluso il dedotto travisamento della prova, rammentando che, laddove il fatto probatorio abbia costituito punto controverso, il vizio va fatto valere ex art. 360, nn. 4 o 5, c.p.c., mentre il travisamento in sé trova rimedio nella revocazione per errore di fatto. All’inammissibilità dei motivi è conseguita quella del ricorso, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese.
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Nota della Redazione
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