Concorso in rapina aggravata e sindacato di legittimità sulla motivazione (Cass. pen. Sez. 7 n. 4498 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi, contestando la valutazione delle risultanze processuali compiuta dal giudice di merito e prospettandone una lettura alternativa, risultino avulsi dal sindacato di legittimità e aspecifici, perché meramente reiterativi di censure già esaminate e disattese con motivazione congrua e non illogica. La graduazione del trattamento sanzionatorio, ivi inclusa la scelta della pena base, gli aumenti e le diminuzioni per circostanze e la comparazione fra circostanze eterogenee, costituisce espressione della discrezionalità del giudice di merito e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico e sia assistita da motivazione sufficiente.
Il Fatto
La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 17/04/2025, aveva confermato la condanna dell’imputato per il reato di rapina aggravata, riconoscendone la responsabilità a titolo di concorso. Avverso tale decisione l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo due motivi. Con il primo, lamentava il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, contestando la valutazione degli elementi probatori operata dai giudici di merito. Con il secondo, censurava la mancata concessione delle attenuanti generiche con criterio di prevalenza sulle contestate aggravanti e la determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale.
La Motivazione della Corte
La Corte, riuniti i motivi in quanto strettamente connessi, ne ha rilevato l’infondatezza e l’aspecificità. Quanto al primo, ha osservato che le doglianze difensive non indicavano specifici vizi di legittimità della decisione impugnata, ma si limitavano a contestare la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di appello, proponendo una differente lettura delle risultanze processuali. Siffatte censure, ha precisato la Corte, sono inammissibili in sede di legittimità perché si risolvono in una richiesta di rivalutazione del merito, preclusa al giudice di cassazione. A ciò si aggiunge il carattere aspecifico delle doglianze, meramente reiterative dei profili già dedotti in appello e compiutamente disattesi dalla Corte territoriale con motivazione congrua e scevra da illogicità, ancorata a plurimi elementi probatori.
Quanto al secondo motivo, la Corte ne ha affermato la manifesta infondatezza, richiamando il consolidato indirizzo per cui il giudizio di comparazione fra circostanze eterogenee e la graduazione del trattamento sanzionatorio costituiscono esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito. Detta valutazione, non essendo sorretta da motivazione insufficiente o contraddittoria e non essendo frutto di arbitrio, non è sindacabile in cassazione. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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