Occupazione abusiva dell’immobile e capacità contributiva: esclusi IMU e TASI per il proprietario diligente (Cass. civ. Sez. 5 n. 3540 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di tributi locali, il presupposto dell’imposta municipale propria e della TASI è costituito dal possesso dell’immobile, il quale deve tradursi in un indice concretamente rivelatore di ricchezza e, quindi, di capacità contributiva. Non sussiste tale presupposto, e l’imposta non è dovuta, allorché il proprietario, spogliato del possesso a causa di un’occupazione abusiva dell’immobile che lo renda inutilizzabile e indisponibile, si sia prontamente attivato, denunciando l’accaduto all’autorità giudiziaria e intraprendendo senza esito tutte le necessarie azioni per rientrarne nella disponibilità. In questa evenienza, la proprietà non costituisce un valido indice di capacità contributiva, indipendentemente dalla qualificazione civilistica del possesso e dall’identità dell’occupante.
Il Fatto
La Fondazione ricorrente impugnava il diniego di rimborso dell’IMU e della TASI per gli anni 2013-2017, relativamente a due immobili di sua proprietà in Roma. Per il primo immobile, concesso in locazione e rilasciato nel 2012, l’occupazione abusiva era avvenuta nel 2013 da parte di circa trecento persone. Per il secondo, locato a Roma Capitale per accogliere rifugiati politici, l’occupazione abusiva era stata riconosciuta dallo stesso Comune dopo il rifiuto degli occupanti di rilasciare l’immobile.
Sia la Commissione tributaria provinciale di Roma sia la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio rigettavano le istanze della contribuente, negando la sussistenza di una causa di esenzione dal pagamento del tributo. La Fondazione proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo la violazione dei principi di capacità contributiva e di uguaglianza.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte accoglie il ricorso, richiamando la sentenza Corte cost. n. 60 del 2024 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, d.lgs. n. 23/2011 nella parte in cui non prevedeva l’esenzione per gli immobili occupati abusivamente. La Consulta ha evidenziato come sia irragionevole e contrario al principio di capacità contributiva pretendere il pagamento dell’imposta dal proprietario che abbia subìto l’occupazione e si sia attivato con denuncia all’autorità giudiziaria, poiché la proprietà, in tale periodo, non è un valido indice rivelatore di ricchezza.
La sentenza impugnata aveva omesso di valutare che la condizione di non poter disporre dell’effettivo possesso costituisce il presupposto stesso dell’IMU, nonché di accertare se la Fondazione avesse adottato, senza esito, tutte le misure necessarie allo sgombero, come le denunce e le azioni giudiziarie. La Corte precisa che la conclusione vale per entrambi gli immobili, in quanto anche la vicenda relativa al secondo immobile non attiene a una mera questione contrattuale di mancato rilascio, ma è conseguente all’occupazione abusiva da parte di terzi, denunciata e seguita da azioni giudiziarie rimaste prive di esito.
Quanto alla TASI, la Corte ne ricostruisce la natura, caratterizzata da un più stretto legame con la detenzione del bene e con l’utilizzo dei servizi pubblici locali. I soggetti passivi sono coloro che possiedono o detengono l’immobile e che si avvantaggiano dei servizi comunali. Richiamando anche la successiva Corte cost. n. 49/2025 in materia di IMU, la Corte afferma che il presupposto impositivo della TASI non sussiste quando venga meno la possibilità giuridica di esercitare i diritti dominicali sull’immobile, occupato illegalmente da terzi, e conseguentemente la possibilità di usufruire dei servizi comunali.
Ne consegue che la sentenza impugnata, avendo escluso l’esenzione senza valutare l’inutilizzabilità degli immobili nonostante lo sforzo diligente della proprietaria per rientrarne in possesso, non è conforme ai principi enunciati. Il ricorso è accolto, con cassazione e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, affinché verifichi le iniziative intraprese e regoli le spese.
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Nota della Redazione
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