Confisca allargata e autonomia del giudice del rinvio nella stima dei valori (Cass. pen. Sez. I n. 40704 del 17.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di confisca allargata, il giudice del rinvio non è tenuto a rinnovare nel merito la stima dei valori economici posti a fondamento della misura ablatoria, ma deve dare conto in modo analitico della sproporzione tra il reddito lecito e le acquisizioni e della delimitazione dell’ambito temporale secondo il criterio di ragionevolezza temporale. Il controllo di legittimità non può risolversi in una diversa valutazione delle prove: sono inammissibili le censure che, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza di appello, sollecitino una lettura alternativa delle risultanze probatorie. Il divieto di giustificazione della provenienza dei beni mediante proventi da evasione fiscale si applica anche ai beni acquistati prima dell’entrata in vigore della legge n. 161/2017, salvo il periodo intermedio indicato dalle Sezioni Unite.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato, in primo grado, per il delitto di cui agli artt. 110 e 416-bis cod. pen. e per altre imputazioni, con applicazione della confisca allargata. La Corte di appello di Messina, decidendo come giudice del rinvio, ha revocato la confisca solo con riguardo a un immobile destinato a civile abitazione, confermandola nel resto. Il ricorrente ha proposto due ricorsi per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen. per mancata ottemperanza al principio di diritto della sentenza rescindente.

Il ricorrente lamenta, in particolare, che la Corte territoriale avrebbe omesso di accertare i redditi leciti del proprio nucleo familiare, non avrebbe verificato la correlazione tra gli incrementi economici e i rapporti con la consorteria e non avrebbe considerato le assoluzioni intervenute. Con un secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 125, 192 e 546 cod. proc. pen. per asserita sperequazione nella valutazione delle risultanze contabili e peritali.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce anzitutto la complessa vicenda processuale, segnata da due precedenti annullamenti. Con la sentenza del 14/01/2016 la condanna per concorso esterno in associazione mafiosa è divenuta definitiva e il provvedimento di confisca è stato annullato con rinvio; la misura è stata qualificata come confisca ex art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992. La successiva sentenza del 13/01/2022 ha ritenuto non adeguatamente assolti, dal giudice del rinvio, gli oneri motivazionali, delineando i compiti di verifica della sproporzione al momento di ciascun acquisto e del rispetto della ragionevolezza temporale.

Su questa base la Corte affronta unitariamente i motivi che contestano la stima dei valori economici. Rileva che la Corte di appello ha motivato in modo analitico ed esaustivo, senza contraddittorietà logiche. I giudici di merito hanno ricostruito la riconducibilità della MARINOTER al ricorrente e hanno rimarcato la evidente sproporzione, risalente già al 2004, tra i redditi leciti del nucleo familiare e le acquisizioni effettuate, considerando anche le entrate derivanti da evasione fiscale.

La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 920 del 17/12/2003 secondo cui la stima va operata con riferimento al momento dei singoli acquisti, e quello delle Sezioni Unite n. 8052 del 26/10/2023 in tema di inutilizzabilità, ai fini della giustificazione, dei proventi da evasione fiscale. Quanto ai depositi bancari, la valutazione della sproporzione va riferita al saldo attivo esistente al momento dell’imposizione del vincolo.

Le censure sono pertanto inammissibili, perché volte alla mera rivalutazione di questioni di merito già adeguatamente affrontate. La Corte ribadisce che la manifesta illogicità della motivazione presuppone una ricostruzione inconfutabile e non una semplice ipotesi alternativa. Il secondo motivo è giudicato meramente reiterativo e generico. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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