La rinuncia alla domanda civile non preclude la querela per truffa assicurativa (Cass. pen. Sez. II n. 41153 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’accettazione, da parte della compagnia assicurativa, della rinuncia delle imputate alla domanda di risarcimento nel giudizio civile non integra remissione tacita della querela e non preclude l’esercizio dell’azione penale. L’effetto dell’accettazione resta confinato al piano processuale civile, esaurendosi nella rinuncia ad azioni riconvenzionali o alla richiesta delle spese di lite, e non si estende al piano extraprocessuale. La diversità di finalità tra processo penale e civile, e la mancanza di una specifica clausola ad escludendum, impediscono di ravvisare una volontà inequivoca di rinuncia alla pretesa punitiva. Quanto alla tardività della querela, la relativa censura impone di contestare la ricostruzione fattuale del giudice di merito mediante specifica deduzione di manifesta illogicità, contraddizione o assenza motivazionale, non essendo sufficiente opporre la generica erroneità della ricostruzione.

Il Fatto

Il Tribunale di Milano aveva condannato due imputate per il reato di truffa assicurativa. La Corte d’appello di Milano, in parziale riforma, aveva applicato le circostanze attenuanti generiche e ridotto conseguentemente la pena. Avverso tale pronuncia le difese hanno proposto ricorso per cassazione.

I motivi denunciavano la nullità della sentenza per violazione dell’art. 546, lett. e), cod. proc. pen., lamentando la scarsa attenzione della motivazione rispetto alle prospettazioni difensive; l’intervenuta rinuncia tacita alla querela, desunta dall’accettazione della rinuncia alla domanda risarcitoria; e la tardività della querela, per essere la persona offesa a conoscenza della falsità del documento dal 16 febbraio 2021, a fronte di una querela del 6 agosto 2021.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili, rilevando anzitutto la confusione espositiva che rende difficile individuare l’oggetto delle censure. Il primo motivo si risolve in una doglianza avverso la tecnica redazionale della sentenza impugnata, ritenuta acriticamente adesiva alla pronuncia di primo grado. Al di fuori dei casi patologici di motivazione apparente, ogni questione attinente alla motivazione va incanalata nella prospettiva dell’assenza, contraddittorietà o manifesta illogicità, unici parametri elencati dall’art. 606, lett. e), cod. proc. pen.

Il motivo è quindi non consentito, poiché la denuncia della “scarsa attenzione” del giudice di merito non rientra in alcuna delle categorie previste per il ricorso per cassazione: oggetto di censura è l’esito scritto del processo decisionale, cioè la motivazione.

Quanto al nucleo centrale, la Corte ha ritenuto manifestamente infondate entrambe le doglianze. La rinuncia della parte attrice alla domanda risarcitoria, accettata dalla convenuta, implica soltanto la rinuncia a formulare azioni riconvenzionali o a richiedere le spese di lite, ma non può essere estesa al piano extraprocessuale. La pretesa di una rinuncia “tombale” è irrealistica e giuridicamente erronea, perché estende gli effetti dell’accettazione a un orizzonte estraneo alla causa civile e a eventi eventualmente successivi, che richiederebbero una specifica clausola ad escludendum (Sez. IV n. 13204 del 2022). In senso conforme, si è affermato che la chiusura del processo civile non è preclusiva della querela, per la diversità di finalità tra processo penale e civile (Sez. V n. 10426 del 2024).

Anche la doglianza sulla tardività è manifestamente infondata, perché presuppone una ricostruzione fattuale diversa da quella del giudice di merito. La Corte territoriale ha spiegato con ampiezza le ragioni per cui la conoscenza della falsità dei documenti non può retroagire a prima del 21 maggio 2021, a fronte di una querela presentata nei primi giorni di agosto e quindi nei termini. Avverso tale ricostruzione avrebbe dovuto essere mossa una censura di manifesta illogicità o contraddizione, non la semplice contestazione della generica erroneità.

Infine, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata, nella sua stessa premessa, la questione della qualità di persona offesa in capo alla compagnia assicurativa, già ampiamente affrontata dalla sentenza impugnata. All’inammissibilità dei ricorsi è conseguita la condanna delle ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, di euro tremila in favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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