Vittime del dovere, prescrizione decennale del credito non liquido (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14489 del 23.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le prestazioni riconosciute alle vittime del dovere e alle categorie equiparate hanno natura assistenziale. Il diritto di credito relativo a qualsiasi somma non posta in riscossione si prescrive nel termine di dieci anni, trattandosi di credito non liquido, ai sensi dell’art. 129 r.d.l. n. 1827 del 1935. Il pagamento parzialmente estintivo della pretesa creditoria lascia permanere l’illiquidità del credito per la parte residua. La liquidità del credito non si desume dalla nozione comune dell’art. 1282 cod. civ., ma è effetto del completamento del procedimento amministrativo di liquidazione della spesa.
Il Fatto
La Corte d’appello di Milano, in riforma della decisione di primo grado, aveva riconosciuto al ricorrente il diritto al ricalcolo dell’assegno vitalizio dovuto alle vittime del dovere, nella misura aggiornata introdotta per le vittime del terrorismo dall’art. 4, comma 238, legge n. 350/2003. Aveva inoltre escluso la prescrizione per i ratei scaduti al momento del provvedimento di riconoscimento della provvidenza, ravvisando la prescrizione quinquennale solo per le differenze maturate in un ristretto arco temporale successivo.
Il Ministero della difesa ha impugnato la sentenza con ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, contestando esclusivamente il tema della prescrizione della prestazione, che la difesa erariale assumeva quinquennale. Il controricorrente ha resistito con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica sottoposta alla Corte riguarda esclusivamente il termine di prescrizione applicabile alle prestazioni riconosciute alle vittime del dovere. Il ricorrente sosteneva la natura retributiva o comunque la soggezione al termine quinquennale, mentre la Corte di merito aveva ritenuto la prescrizione decennale. Il ricorso è costruito su plurime violazioni di legge, tutte incentrate su questo unico profilo.
La Corte muove da un orientamento già consolidato: le prestazioni riconosciute alle vittime del dovere e alle categorie equiparate hanno natura assistenziale. Il richiamo è a Cass. n. 22753 del 2018 e a Cass. n. 23300 del 2016, cui si affiancano numerose successive conformi.
Da tale qualificazione discende la regola sostanziale: il diritto di credito previdenziale o assistenziale relativo a qualsiasi somma non posta in riscossione si prescrive nel termine di dieci anni. La ragione è che si tratta di credito non liquido, ai sensi e per gli effetti dell’art. 129 r.d.l. n. 1827 del 1935. Il termine ordinario non decorre, dunque, secondo la disciplina comune delle obbligazioni liquide.
La Corte affronta poi il profilo del pagamento parzialmente estintivo. Esso lascia permanere l’illiquidità del credito per la parte residua. Il principio è precisato con specifico riferimento alla liquidazione della sorte capitale senza gli interessi e la rivalutazione, richiamando Cass. n. 7661 del 1992, Cass. n. 3933 del 1993, Cass. n. 5289 del 1993 e Cass. n. 292 del 1998.
Il passaggio decisivo è di ordine sistematico. La liquidità del credito non va intesa secondo la nozione comune desumibile dall’art. 1282 cod. civ., ma quale effetto del completamento del procedimento amministrativo di liquidazione della spesa. Finché quel procedimento non è concluso, il credito resta non liquido e la prescrizione non può che essere decennale. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della parte ricorrente alle spese, liquidate in dispositivo e distratte in favore del difensore per dichiarato anticipo.
Nota della Redazione
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