Danno non patrimoniale iure hereditatis da esposizione a uranio impoverito (Cons. Stato n. 9343 del 27.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’attribuzione all’erede dei benefici indennitari previsti per i soggetti equiparati alle vittime del dovere non preclude, di per sé, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditatis proposta nei confronti dell’amministrazione datrice di lavoro. Gli indennizzi, erogati una tantum o tramite assegni periodici, non esauriscono l’area del ristoro per equivalente a fronte del danno illecitamente prodotto al lavoratore da omissioni di tutela. Accertata la dipendenza della patologia tumorale da causa di servizio, il riconoscimento amministrativo e la mancata contestazione dei fatti da parte dell’amministrazione integrano prova del nesso causale, anche alla luce della presunzione relativa affermata dall’Adunanza plenaria n. 15 del 2025. Il danno va liquidato nelle componenti del danno biologico terminale e del danno morale catastrofale, con esclusione del danno esistenziale quale voce autonoma. Nella liquidazione si applica d’ufficio la compensatio lucri cum damno, detraendo la sola speciale elargizione e non gli assegni vitalizi di natura patrimoniale.

Il Fatto

Il figlio ed erede di un ufficiale dell’Esercito, deceduto per una patologia tumorale riconosciuta dipendente da causa di servizio in relazione a missioni internazionali svolte in Bosnia, Macedonia, Kosovo e Iraq, ha chiesto al TAR Campania la condanna del Ministero della difesa al risarcimento iure hereditatis dei danni non patrimoniali subiti dal de cuius. L’amministrazione aveva già riconosciuto in capo all’ufficiale lo status di equiparato a vittima del dovere e liquidato all’erede assegno vitalizio, speciale assegno vitalizio e speciale elargizione.

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo che il riconoscimento dei benefici indennitari esaurisse la tutela dell’interessato. L’erede ha proposto appello, lamentando l’erronea valutazione della condizione del de cuius, la violazione dell’art. 2087 cod. civ. e del combinato disposto degli artt. 32 Cost., 2087 e 1218 cod. civ., oltre al travisamento dei fatti e al difetto di istruttoria.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato accoglie l’appello. Il Collegio esclude innanzitutto che l’attribuzione dei benefici indennitari precluda in radice il risarcimento: gli indennizzi non esauriscono il ristoro per equivalente del pregiudizio subito dal lavoratore per le omissioni del datore di lavoro.

Il percorso argomentativo si ancora ai recentissimi arresti dell’Adunanza plenaria n. 15 del 2025, richiamata insieme alle coeve numeri 12, 13 e 14. Per le patologie tumorali insorte in militari esposti a uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti, la legge considera il rapporto di causalità come insito nel tipico rischio professionale: grava sull’amministrazione l’onere di provare una specifica genesi extra-lavorativa della malattia. Il meccanismo trova base nell’art. 603 c.m. e negli artt. 1078 e 1079 d.P.R. n. 90/2010.

Nel caso concreto l’interessato ha dimostrato tipo, tempo e luogo delle attività svolte in missione, in condizioni ambientali caratterizzate da contatto con agenti inquinanti e materiale contaminato. La patologia, per tipologia e tempistica, è riconducibile a quei fattori di rischio. Il Ministero non ha contestato i fatti né in primo né in secondo grado: essi sono quindi ammessi ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a., e il nesso eziologico risulta già riconosciuto in sede amministrativa.

Quanto alla quantificazione, il Collegio liquida il danno biologico terminale al 100% per 85 giorni, personalizzato con aumento del 25%, e il danno morale catastrofale nella misura equitativa del 50% di quello biologico, richiamando Cass. civ. n. 17577 del 2019 e Cass. civ. n. 32372 del 2018. È escluso il danno esistenziale autonomo, per evitare duplicazioni risarcitorie.

Il Ministero dovrà formulare una proposta di liquidazione entro 60 giorni ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., con nomina del commissario ad acta. La compensatio lucri cum damno, rilevabile d’ufficio, comporta la detrazione della sola speciale elargizione, mentre restano esclusi gli assegni vitalizi di natura patrimoniale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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