Prelievo ematico coatto senza consenso e revoca patente (Cass. pen. Sez. 4 n. 319 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di guida in stato di ebbrezza, la mancanza di consenso del conducente al prelievo del campione ematico effettuato presso una struttura ospedaliera, finalizzato all’accertamento del reato, non determina l’inutilizzabilità dell’esito dell’esame. L’art. 186, comma 5, cod. strada prevede una specifica disciplina che non richiede un preventivo consenso informato, ma configura unicamente la possibilità del rifiuto, penalmente sanzionata ai sensi del comma 7. La richiesta di giudizio abbreviato determina la sanatoria della nullità derivante dalla violazione dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen., trattandosi di nullità generale a regime intermedio. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sulla revoca obbligatoria della patente prevista per la fattispecie di cui all’art. 186, comma 2-bis, cod. strada, risultando la disciplina costituzionalmente coerente con la diversa fattispecie del rifiuto di cui al comma 7.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma, all’esito del giudizio abbreviato, ha confermato la sentenza con cui l’imputato era stato ritenuto responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza, per aver condotto un’autovettura con tasso alcolemico pari a 2,3 g/l, provocando un incidente. L’imputato era stato trovato dai Carabinieri, intervenuti a seguito di segnalazioni, in stato confusionale, con l’alito vinoso e difficoltà di deambulazione, intento a rimuovere frammenti di vetro dai capelli. Il conducente, trasportato in ospedale, aveva rifiutato il ricovero ma prestato il consenso al prelievo ematico, dal quale era emerso il tasso contestato.
La difesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, l’inutilizzabilità dell’esito dell’esame ematochimico per assenza di informativa circa la finalità del prelievo, la nullità derivante dalla violazione dell’avviso di cui all’art. 114 disp. att. cod. proc. pen. non sanata dalla scelta del rito abbreviato, il travisamento della prova in ordine all’assunzione di alcool dopo la guida e l’illegittimità della revoca della patente.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo tutti i motivi manifestamente infondati. Sul primo motivo, ha richiamato il consolidato orientamento di legittimità, corroborato dalla giurisprudenza costituzionale, secondo cui la specifica disciplina dettata dall’art. 186, comma 5, cod. strada, nel dare attuazione alla riserva di legge di cui all’art. 13, comma 2, Cost., non prevede alcun preventivo consenso dell’interessato al prelievo dei campioni biologici. Il consenso informato riguarda la tipologia dell’atto medico, mentre per l’accertamento finalizzato all’acquisizione della prova del reato rileva il dissenso, penalmente sanzionato dal comma 7, essendo la sanzione penale incompatibile con la pretesa di un esplicito consenso.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha chiarito che la nullità derivante dalla violazione dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen. è una nullità di ordine generale a regime intermedio, sanata dalla richiesta di giudizio abbreviato ai sensi dell’art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen. La difesa non ha introdotto argomenti idonei a sostenere i dubbi di costituzionalità, non avendo posto i parametri costituzionali a raffronto con la norma, ma limitandosi a un generico richiamo.
Sul terzo motivo, concernente la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., la Corte ha rammentato che la violazione di tale norma non è deducibile quale violazione di legge, ma solo nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., e che in caso di doppia conforme il travisamento probatorio è deducibile solo quando il giudice d’appello abbia richiamato dati non esaminati dal primo giudice o entrambi siano incorsi nello stesso errore di evidenza macroscopica, ipotesi non ricorrente nella specie.
Infine, sul quarto motivo, la Corte ha escluso la denunciata sperequazione tra la fattispecie aggravata dall’incidente, che comporta la revoca obbligatoria della patente, e quella del rifiuto di sottoporsi all’accertamento, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 246 del 2013 circa la ratio della maggiore gravità connessa alla turbativa delle condizioni di guida e la manifesta infondatezza di analoghe questioni già dichiarata dalla giurisprudenza di legittimità.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 114 c.p.p. – Divieto di pubblicazione di atti e di immagini
- Art. 192 c.p.p. – Valutazione della prova
- Art. 438 c.p.p. – Presupposti del giudizio abbreviato
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso