Impugnazione annuale per giudizi anteriori al 4 luglio 2009 (Cass. civ. Sez. 5 n. 24659 del 15.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine lungo di impugnazione, ridotto da un anno a sei mesi dall’art. 46, comma 17, della legge n. 69/2009, si applica esclusivamente ai giudizi instaurati in primo grado dopo il 4 luglio 2009, ai sensi dell’art. 58, comma 1, della medesima legge. Nei procedimenti incardinati prima di tale data, il termine per impugnare resta quello annuale, anche con riguardo alle fasi e ai gradi successivi. Qualora la scadenza del termine cada di sabato, trovano applicazione l’art. 155, quinto comma, cod. proc. civ. e la sospensione feriale dei termini, con conseguente proroga al primo giorno non festivo successivo.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per la cassazione avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale per la Sicilia aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la decisione di primo grado, relativa a una rettifica di valore in materia di imposta di registro. Il giudice di secondo grado aveva fondato la declaratoria sul presupposto che l’atto di appello fosse stato notificato dopo la scadenza del termine semestrale previsto dal novellato art. 327 cod. proc. civ., ritenendo applicabile la riduzione introdotta dalla riforma del 2009.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente scrutinato l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla società contribuente, la quale aveva depositato una memoria illustrativa priva dei requisiti del controricorso. Sul punto, gli ermellini hanno richiamato il principio per cui, nel procedimento camerale di cui all’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., alla parte che abbia depositato un atto non qualificabile come controricorso è preclusa qualsiasi attività processuale successiva alla scadenza del termine per la costituzione, ivi inclusa la produzione di documenti e memorie.
Nel merito, la Corte ha accolto l’unico motivo di ricorso, incentrato sulla violazione dell’art. 58, comma 1, della legge n. 69/2009. Richiamando un orientamento costante e consolidato, la Sezione Tributaria ha ribadito che la riduzione del termine lungo di impugnazione da un anno a sei mesi, operata dall’art. 46, comma 17, della citata legge, riguarda solo i giudizi incardinati in primo grado dopo il 4 luglio 2009.
Poiché il giudizio di prime cure era stato instaurato con ricorso notificato il 5 maggio 2008, prima della soglia temporale, il termine per impugnare la sentenza depositata il 20 gennaio 2014 era quello annuale, con la sospensione feriale prevista dalla legge n. 742/1969 nel testo antecedente alla riforma del 2014. Ne derivava che la scadenza, fissata al 7 marzo 2015 e cadente di sabato, era prorogata di diritto al lunedì successivo, ossia al 9 marzo 2015, ai sensi dell’art. 155, quinto comma, cod. proc. civ. L’appello notificato il 4 marzo 2015 era, pertanto, tempestivo.
In accoglimento del ricorso, la Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 155 c.p.c. – Computo dei termini
- Art. 327 c.p.c. – Decadenza dall'impugnazione
- Art. 380-bis c.p.c. – Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati