Durata autorizzazioni impianti pubblicitari e termine rinnovo nel codice della strada (TAR Lombardia n. 3 del 03.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il termine massimo di durata delle autorizzazioni pubblicitarie permanenti, previsto dall’art. 27, comma 5, d.lgs. n. 285/1992, decorre dal 1° luglio 1993, data di applicabilità della norma ai sensi dell’art. 234, comma 2, d.lgs. n. 285/1992, e si computa secondo il calendario comune, con scadenza al ventinovesimo anno e non al limite di ventinove anni, undici mesi e ventinove giorni. Il progetto di riqualificazione ex art. 29, comma 5, PGIP non integra una istanza di rinnovo e non sospende il termine di validità dei titoli preesistenti. La comunicazione con cui l’amministrazione rende nota la scadenza delle autorizzazioni e l’avvio del procedimento di rimozione costituisce atto endoprocedimentale, privo di autonoma lesività. La diffida alla rimozione fondata su un diniego di rinnovo non impugnato è inammissibile per difetto di interesse.
Il Fatto
La società ricorrente, subentrata nella titolarità di impianti pubblicitari installati tra il 1989 e il 1992, chiedeva il rinnovo delle autorizzazioni. Il Comune negava il rinnovo per l’impianto di via Fratelli Ugoni con provvedimento del 4 gennaio 2022 e, con nota del 13 gennaio 2022, comunicava che le altre autorizzazioni erano scadute, invitando a presentare le istanze entro trenta giorni.
Dopo una memoria ex art. 10-bis l. n. 241/1990 e la presentazione di un progetto di riqualificazione ex art. 29, comma 5, PGIP, il Comune dichiarava di soprassedere sull’approvazione e, il 26 luglio 2022, diffidava la società alla rimozione di quattro impianti. La società impugnava le diffide e gli atti presupposti davanti al TAR, che in sede cautelare rigettava; il Consiglio di Stato accoglieva l’appello cautelare sospendendo l’efficacia delle diffide fino all’udienza di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni di inammissibilità. Quella relativa all’impianto di via Fratelli Ugoni è accolta: la diffida costituisce atto esecutivo del diniego del 4 gennaio 2022, rimasto non impugnato, e la presentazione del progetto di riqualificazione non ne ha eliso gli effetti lesivi in assenza di autotutela. Quella relativa alla nota del 13 gennaio 2022 è invece respinta, trattandosi di atto endoprocedimentale privo di valenza provvedimentale.
Nel merito, il Collegio conferma l’applicazione alle autorizzazioni permanenti del termine di ventinove anni dell’art. 27, comma 5, cod. strada. Richiamando l’art. 155 c.p.c. e l’art. 2963 c.c., esclude il computo prospettato dalla ricorrente, che avrebbe di fatto esteso la durata a trent’anni. Il dies a quo è individuato nel 1° luglio 1993, in forza del combinato disposto degli artt. 234 e 240 d.lgs. n. 285/1992, con scadenza al 1° luglio 2022.
Il TAR ritiene infondata la censura sulla pendenza del termine di trenta giorni per il rinnovo: l’art. 38, comma 3, PGIP non prevede alcun termine decorrente dalla scadenza, mentre l’art. 30, comma 9, PGIP impone l’istanza sessanta giorni prima. Il termine indicato nella nota comunale non assorge a disciplina generale dei rinnovi. Né rileva che la società non abbia mai presentato le istanze nel breve periodo intercorrente tra le diffide e la scadenza.
Quanto al progetto di riqualificazione, il Collegio sottolinea la diversità di oggetto e di criterio rispetto al rinnovo: l’art. 29, comma 5, PGIP attribuisce alla Giunta il potere di approvare progetti in deroga a distanze, localizzazioni e formati, con connotato di eccezionalità incompatibile con il rinnovo. Il provvedimento del 25 luglio 2022 è qualificato come diniego attuale, non come atto soprassessorio, e non è viziato da incompetenza, poiché la valutazione preliminare delle proposte spetta anche al dirigente.
Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile per la diffida relativa all’impianto di via Fratelli Ugoni e respinto nel resto. Le spese sono compensate in ragione della novità delle questioni e delle diverse interpretazioni seguite in sede cautelare.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.