Doppia conforme e limiti del sindacato sulla vittima nei reati sessuali (Cass. pen. Sez. 3 n. 1879 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di violenza sessuale, quando la sentenza di appello confermi nei medesimi termini quella di primo grado (c.d. doppia conforme), il vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità è soltanto quello che discende dalla pretermissione dell’esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede, ovvero dalla manifesta travisamento degli stessi in entrambi i gradi di giudizio. La deposizione della persona offesa dal reato costituisce prova piena, legittimamente posta da sola a fondamento dell’affermazione di responsabilità, ma richiede un vaglio particolarmente rigoroso sulla credibilità soggettiva e sull’attendibilità intrinseca del narrato, in modo più penetrante rispetto alle dichiarazioni di qualsiasi testimone, specie in caso di costituzione di parte civile. La valutazione della credibilità della persona offesa è questione di fatto, non rivalutabile in sede di legittimità, salvo manifeste contraddizioni o ricorso a mere congetture.

Il Fatto

La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 12 marzo 2025, ha confermato la condanna dell’imputato alla pena di cinque anni e otto mesi di reclusione per il delitto di cui agli artt. 609-bis e 609-ter, nn. 2 e 5, cod. pen., per aver costretto, minacciandola con un coltello, una persona offesa minorenne al compimento di atti sessuali, dapprima un rapporto orale e successivamente un rapporto sessuale completo.

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi: la carenza motivazionale in ordine all’assenza di tracce biologiche sui vestiti e sul corpo della vittima; l’illogicità della motivazione nell’accreditamento delle dichiarazioni della persona offesa; la mancata motivazione sulla richiesta di riqualificazione della fattispecie in violenza sessuale tentata; la mancanza di motivazione sulla richiesta di rinnovazione istruttoria per il nuovo esame della persona offesa.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha premesso che, nel caso di doppia conforme, le motivazioni delle sentenze di merito convergono in un apparato motivazionale integrato, che deve essere assunto nella denuncia dei vizi di legittimità. Al di fuori del perimetro della pretermissione di temi probatori decisivi, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

Quanto ai primi due motivi, la Corte ha ritenuto che le censure difensive mirassero a offrire una lettura alternativa delle risultanze istruttorie, senza intaccare la tenuta logica dell’apparato argomentativo dei giudici di merito. La Corte territoriale aveva logicamente spiegato che l’assenza di tracce ematiche era compatibile con la dinamica riferita dalla persona offesa, considerato che l’imputato aveva tamponato la ferita con uno straccio; l’assenza di tracce biologiche trovava spiegazione nella mancata eiaculazione. La credibilità della persona offesa era stata riscontrata dalle dichiarazioni dei partecipanti alla festa, che avevano visto l’imputato con i pantaloni abbassati e la mano sanguinante.

La Corte ha inoltre ribadito che il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione, riservato al giudice di merito. Il terzo motivo, relativo alla riqualificazione in tentata, è stato dichiarato manifestamente infondato, trattandosi di una mera rivalutazione del merito. Il quarto motivo è stato parimenti ritenuto infondato, richiamando il principio per cui il mancato esercizio dei poteri officiosi di integrazione probatoria, sollecitati a norma dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen., non integra il vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

La Corte ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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