Responsabilità del proprietario per abuso edilizio e particolare tenuità del fatto (Cass. pen. Sez. 7 n. 4894 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità del proprietario del terreno per i reati di cui agli artt. 44 e 93, 94 e 95 d.P.R. n. 380/2001 non può essere oggettivamente dedotta dal diritto sul bene, né configurata come responsabilità omissiva per difetto di vigilanza, attesa l’inapplicabilità dell’art. 40, secondo comma, cod. pen. Essa dev’essere desunta da indizi ulteriori rispetto all’interesse insito nel diritto di proprietà, idonei a sostenere la compartecipazione, anche morale, del proprietario al reato. A fronte dell’onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all’imputato allegare il contrario, dimostrando che l’opera sia stata realizzata da terzi a sua insaputa e senza la sua volontà ovvero che egli non sia stato nelle condizioni di impedirne l’esecuzione. La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. è esclusa quando l’intervento edilizio abusivo presenti rilevanti dimensioni, sia realizzato in zona sismica e non sia comunque assentibile in base alle norme tecniche di attuazione del P.R.G., circostanze integranti un’offesa concreta e significativa dei beni tutelati e una particolare intensità del dolo.
Il Fatto
Il Tribunale di Frosinone aveva condannato il proprietario di un terreno alla pena di mesi uno di arresto ed euro 5.200,00 di ammenda per i reati di cui all’art. 44, lett. b), d.P.R. n. 380/2001 e agli artt. 93, 94 e 95 d.P.R. n. 380/2001, commessi in zona sismica in assenza di titolo abilitativo. La Corte di appello di Roma aveva confermato la decisione, sottolineando la piena consapevolezza dell’abusività dell’opera e l’integrale partecipazione dell’imputato nella sua realizzazione, evidenziando come l’unica persona interessata alla costruzione del manufatto e del muretto di recinzione fosse il proprietario, che ne aveva l’incontestata disponibilità giuridica e di fatto. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione e violazione di legge sotto molteplici profili.
La Motivazione della Corte
La Settima Sezione ha dichiarato inammissibile il ricorso, reputando tutte le censure manifestamente infondate. Con riferimento al primo motivo, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento di legittimità per cui la responsabilità del proprietario non può essere dedotta in via oggettiva dal diritto sul bene, ma dev’essere supportata da indizi ulteriori rispetto al mero interesse proprietario. Nel caso di specie, la sentenza impugnata aveva correttamente valorizzato plurimi indici convergenti nel riconoscimento della compartecipazione dell’imputato, il quale non aveva dedotto o allegato alcunché a sostegno della tesi che i manufatti fossero stati realizzati da terzi a sua insaputa.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso l’applicabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, rilevando che le dimensioni dell’intervento edilizio, realizzato in zona sismica e comunque non assentibile in base alle norme tecniche di attuazione del P.R.G., integravano un’offesa concreta e significativa dei beni tutelati e una particolare intensità del dolo, così difettando il requisito della tenuità.
In ordine al terzo motivo, concernente il trattamento sanzionatorio, la Corte ha ricordato che la graduazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato in aderenza agli artt. 132 e 133 cod. pen., e che nel giudizio di legittimità è inammissibile la censura volta a una nuova valutazione della congruità della pena. Ha inoltre precisato che, in tema di reato continuato, il giudizio di comparazione tra circostanze riguarda il fatto considerato come violazione più grave, mentre delle circostanze relative ai reati satellite si tiene conto esclusivamente ai fini dell’aumento ex art. 81 cod. pen., senza alcun automatismo riduttivo.
La Corte ha infine ritenuto congrui gli aumenti per la continuazione, operati secondo il criterio della pena unica progressiva per “moltiplicazione”, conforme all’insegnamento per cui l’aumento della pena detentiva prevista per il reato più grave deve essere ragguagliato, per effetto della conversione, alla pena pecuniaria prevista per il reato satellite, senza superare il massimo edittale del reato meno grave. Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 40 c.p. – Rapporto di causalità
- Art. 81 c.p. – Concorso formale. Reato continuato
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 132 c.p. – Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso