Rivalutazione in fatto inammissibile nel giudizio di legittimità (Cass. pen., Sez. VII, n. 6489/2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, attraverso la contestazione dell’affermazione di responsabilità, si risolva in una mera rivalutazione in fatto degli elementi già valutati dal giudice di merito, soprattutto quando le censure costituiscano la pedissequa reiterazione di quelle già disattese in appello e, pertanto, non specifiche e solo apparenti perché prive di una critica argomentata alla sentenza impugnata. Non viola il divieto di reformatio in peius il giudice d’appello che, a fronte della sopravvenuta estinzione del reato più grave in un’ipotesi di reato continuato, ridetermini la pena per il reato satellite divenuto più grave applicando la medesima pena che il primo giudice aveva inflitto per quello estinto. La volontà di querelarsi può essere desunta dal giudice di merito da qualsiasi dichiarazione o fatto dimostrativo dell’intento di perseguire l’autore del reato, a prescindere dalla qualifica formale della dichiarazione raccolta dalla polizia giudiziaria.
Il Fatto
Con sentenza del 04/06/2025 la Corte di appello di Roma riformava parzialmente la pronuncia del Tribunale, che aveva ritenuto i quattro imputati responsabili del reato di furto in concorso aggravato.
Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione il ricorrente principale e gli altri tre coimputati, deducendo plurimi motivi di violazione di legge e di vizio di motivazione, incentrati sulla contestazione dell’affermazione di responsabilità e sulla rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte, rilevata l’infondatezza delle doglianze, ha dichiarato i ricorsi inammissibili.
Quanto al primo ricorrente, il primo motivo è stato ritenuto orientato a una rivalutazione in fatto della responsabilità concorsuale, reiterando censure già disattese dalla Corte territoriale. Il secondo e il terzo motivo sono stati invece valutati manifestamente infondati, sia in relazione alla denunciata mancanza di motivazione sulla dosimetria della pena, sia con riferimento alla dedotta violazione del divieto di reformatio in peius.
Sul punto, la Cassazione ha richiamato il principio per cui non viola l’art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell’impugnazione che, a fronte del mutamento di struttura del delitto continuato per la sopravvenuta estinzione del reato più grave, irroghi per il reato satellite la medesima pena inflitta dal primo giudice, in conformità al principio delle Sezioni Unite n. 16208 del 2014 e alla successiva giurisprudenza conforme.
Per gli altri ricorrenti è stata dichiarata la manifesta infondatezza del motivo relativo alla mancanza di querela, essendo la volontà di querelarsi accertabile dal giudice di merito con valutazione incensurabile in sede di legittimità. La Corte ha inoltre ribadito che la reiterazione pedissequa delle doglianze di appello rende il motivo non specifico e apparente, in quanto privo di una critica argomentata alla decisione impugnata (Sez. U n. 29541 del 2020).
All’inammissibilità è conseguita la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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