Giudice onorario incompetente e nullità assoluta rimessa alle Sezioni Unite (Cass. pen. Sez. 6 n. 6495 del 17.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La violazione delle disposizioni sull’assegnazione dei procedimenti penali ai giudici onorari, in particolare il divieto di trattazione di processi per reati non compresi nell’art. 550 cod. proc. pen., pone il problema se essa integri una nullità assoluta ai sensi degli artt. 33, 178, comma 1, lett. a), e 179 cod. proc. pen., per difetto delle condizioni di capacità del giudice, ovvero una mera inosservanza di criteri organizzativi interni, improduttiva di invalidità processuali. La questione, rimessa alle Sezioni Unite per la presenza di un contrasto interpretativo, involge anche la definizione dell’ambito oggettivo della eventuale nullità nei processi cumulativi, rispetto ai reati per i quali il giudice onorario sarebbe stato legittimato a decidere.

Il Fatto

Con sentenza del 25 novembre 2019, il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica affidata a un giudice onorario, dichiarava l’imputato responsabile dei delitti di calunnia e di truffa. La Corte di appello di Palermo confermava la decisione. Avverso la sentenza di secondo grado, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra i vari motivi, la nullità assoluta del giudizio di primo grado per violazione delle regole sulla capacità del giudice, atteso che al giudice onorario era stato assegnato un procedimento avente ad oggetto anche il reato di calunnia, punito con la pena massima di sei anni e non compreso tra quelli per cui è prevista la citazione diretta a giudizio.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione, dato atto che la sentenza di primo grado era stata pronunciata da un giudice onorario in un procedimento per un reato non rientrante nell’art. 550 cod. proc. pen., ha ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento. La capacità del giudice si distingue in capacità generica, attinente alla nomina e all’ammissione alla funzione, la cui violazione determina la nullità assoluta, e in capacità specifica, riguardante la regolare costituzione del giudice nel processo, la cui violazione, ai sensi dell’art. 33, comma 2, cod. proc. pen., non rientra tra le condizioni di capacità e non è sanzionata da nullità.

Un indirizzo consolidato ha tradizionalmente qualificato l’art. 43-bis R.D. n. 12/1941, precursore dell’attuale disciplina, come norma meramente organizzativa. Tuttavia, una giurisprudenza più recente, successiva al d.lgs. n. 116/2017, ha riconosciuto che il divieto per il giudice onorario di trattare procedimenti per i reati indicati nell’art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., o comunque diversi da quelli dell’art. 550 cod. proc. pen., integra una limitazione alla capacità del giudice, la cui violazione determina una nullità assoluta e insanabile, rilevabile d’ufficio.

La Corte ha evidenziato la necessità di chiarire se questa nuova prospettiva ermeneutica, fondata sulla natura di extrema ratio dell’impiego dei giudici onorari, debba prevalere sul precedente orientamento. Ha quindi sottoposto alle Sezioni Unite due quesiti: il primo riguarda la natura della violazione dell’art. 11, comma 6, d.lgs. n. 116/2017, se essa configuri una nullità assoluta o una mera irregolarità; il secondo concerne l’estensione dell’eventuale nullità nei processi oggettivamente cumulativi, ossia se essa debba travolgere l’intera decisione o solo le statuizioni relative ai reati per i quali il giudice onorario era privo di capacità.

Quanto al secondo profilo, la Corte ha richiamato il principio della nullità derivata ex art. 185 cod. proc. pen., affermando che la illegittima assegnazione del giudice onorario costituisce la premessa logica e giuridica dell’intera sentenza, con la conseguenza che la nullità, ove ravvisata, non potrebbe che estendersi a tutti i reati oggetto del giudizio. L’ordinanza rimette il ricorso alle Sezioni Unite per la risoluzione dei contrasti interpretativi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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