Falso in autentica di firma incide sul potere certificatorio (Cass. pen. Sez. 5 n. 6548 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di falso ideologico in atto pubblico, nella forma dell’attestazione di fatti non veri, si configura anche quando l’autentica di firma venga resa senza che la sottoscrizione sia stata apposta alla presenza del pubblico ufficiale. Tale condotta incide sul nucleo essenziale del potere certificatorio, alterando la funzione probatoria e documentale dell’atto, a nulla rilevando la riferibilità soggettiva dell’atto stesso, accertata solo a posteriori. L’innocuità del falso va valutata in astratto, con riguardo all’attitudine dell’atto a ledere la fede pubblica e non in base all’uso concreto del documento.
Il Fatto
La Corte d’appello di Torino confermava la condanna pronunciata in primo grado nei confronti dell’imputato, segretario generale del Comune di Cuneo, ritenendolo responsabile del reato di cui agli artt. 81 e 479 cod. pen. All’imputato si contestava di aver autenticato, presso la sede della società ricorrente, le sottoscrizioni apposte in calce alle dichiarazioni allegate a un ricorso per sequestro giudiziario, attestando falsamente che tali firme erano state apposte alla sua presenza, quando in realtà si era limitato a chiederne la riferibilità soggettiva ai sottoscrittori.
La difesa proponeva ricorso per cassazione, deducendo due motivi di impugnazione volti a contestare la sussistenza del reato e l’inapplicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo di ricorso è stato ritenuto infondato. La Corte ha premesso che il falso è innocuo, e quindi penalmente irrilevante, solo se cade su una parte dell’atto assolutamente priva di valenza probatoria, tale da non incidere sulla funzione documentale del documento stesso. Tale inidoneità, ha precisato il Collegio, deve essere assoluta e va accertata a prescrizione dalla possibilità che la falsità emerga da controlli successivi, valutandosi la potenzialità lesiva in astratto e non l’uso concreto del documento.
Applicando questo principio al caso di specie, la Corte ha osservato che l’autentica di firma, ex art. 2703 cod. civ., consiste proprio nell’attestazione che la sottoscrizione è stata apposta alla presenza del pubblico ufficiale, previa verifica dell’identità. È la personale percezione del fatto da parte del certificatore a fondare la fede privilegiata di cui gode l’atto, fino a querela di falso. Sostituire tale percezione con una dichiarazione di riferibilità soggettiva della firma non solo incide sul nucleo del potere certificatorio, ma svuota la stessa funzione probatoria dell’autentica.
Quanto al secondo motivo, la Corte ne ha ribadito l’infondatezza, richiamando il proprio costante orientamento secondo cui il giudizio sulla tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., è riservato al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se la motivazione è immune da vizi logici. La valutazione deve considerare le modalità della condotta, l’entità del danno o del pericolo e la non abitualità del comportamento, ma deve anche penetrare l’elemento soggettivo del reato, valutando l’intensità del dolo e il grado della colpa.
La Corte territoriale aveva escluso la particolare tenuità valorizzando la pluralità di condotte, essendo state autenticate tredici firme, e l’elevata adesione psicologica al fatto. Una motivazione ritenuta congrua e non contraddittoria dalla Cassazione, che ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2703 c.c. – Sottoscrizione autenticata
- Art. 81 c.p. – Concorso formale. Reato continuato
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 479 c.p. – Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici