Prova dell’inquinamento senza accertamenti tecnici e responsabilità dell’amministratore (Cass. pen. Sez. 3 n. 7066 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di inquinamento ambientale, l’evento di danno richiesto dall’art. 452-bis cod. pen. è integrato da un “deterioramento” o una “compromissione” del bene ambiente che devono essere “significativi” e “misurabili”. Per la prova dell’evento non è sempre necessaria l’espletazione di specifici accertamenti tecnici: esso può essere desunto da circostanze di fatto di macroscopica evidenza, immediatamente ed agevolmente percepibili, rimanendo tale valutazione incensurabile in cassazione se non illogica. Inoltre, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152/2006, la qualifica di “titolare di impresa” non richiede la veste formale di legale rappresentante, essendo sufficiente l’esercizio, anche di fatto, di poteri gestori nell’ambito di un’attività imprenditoriale. Il dolo del reato di inquinamento ambientale è generico ed è compatibile con il dolo eventuale.
Il Fatto
Con sentenza del 17/02/2025, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, rideterminava la pena nei confronti dell’imputato, condannato per i reati di cui agli artt. 452-bis cod. pen. e 256, comma 2, d.lgs. n. 152/2006. La vicenda traeva origine da accertamenti che avevano rivelato lo sversamento incontrollato di liquami zootecnici, provenienti da un allevamento, sul suolo e in un corpo idrico superficiale affluente del fiume Volturno. L’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, l’assenza di prova scientifica dell’evento di inquinamento e la carenza della propria qualifica soggettiva, non essendo titolare formale dell’azienda.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha premesso che la sentenza impugnata si inserisce in un quadro di “doppia conforme”, con la conseguenza che la motivazione del giudice d’appello si salda con quella di primo grado formando un corpo argomentativo unico. Sul primo motivo, relativo all’insussistenza dell’evento dannoso, il Collegio ha ribadito che il delitto di inquinamento ambientale è un reato di danno, costituito da un evento di deterioramento (squilibrio strutturale) o di compromissione (squilibrio funzionale) dei beni tutelati. Tali effetti devono essere apprezzabili, ma la legge non richiede una tendenziale irreversibilità del danno, che costituisce invece elemento differenziale rispetto al più grave delitto di disastro ambientale.
Quanto alla prova, la Corte ha richiamato il principio per cui la sussistenza dell’evento non postula indefettibilmente indagini tecnico-scientifiche. È sufficiente che l’evento di inquinamento sia desumibile da circostanze di fatto di immediata percezione, come avvenuto nel caso di specie. I giudici di merito hanno infatti accertato la presenza di una vasca stracolma di liquami e un tubo che ne consentiva lo scolo diretto nei terreni, con depositi fecali stratificati e terreni “inondati”. La Corte ha considerato tale quadro indiziario, supportato da testi e rilievi fotografici, non illogico nel ritenere integrata la compromissione delle matrici suolo e acqua, anche senza analisi di laboratorio. È stato inoltre respinto il motivo di illegittimità costituzionale per pretesa indeterminatezza della fattispecie, già dichiarato manifestamente infondato dalla giurisprudenza di legittimità.
In riferimento alla riconducibilità delle condotte, la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione dell’imputato come amministratore di fatto dell’azienda, desunta dalla sua costante partecipazione ai sopralluoghi e dalla sottoscrizione dei verbali in qualità di gestore. Per la sussistenza dell’elemento specializzante dell’art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152/2006, non rileva la qualifica formale, ma il concreto esercizio di poteri gestori in seno a un’attività qualificabile come imprenditoriale ai sensi dell’art. 2082 cod. civ. Tale interpretazione rende inapplicabile il precedente richiamato dalla difesa, concernente una diversa ipotesi di responsabilità del committente in concorso.
Il Collegio ha infine rigettato i motivi concernenti il diniego delle attenuanti generiche e la congruità dell’aumento per la continuazione. Sul primo profilo, la motivazione basata sui precedenti penali e sulla personalità dell’imputato è stata ritenuta esente da vizi, non costituendo le attenuanti un diritto automatico. Sul secondo, la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, non sindacabile in cassazione qualora non sia frutto di arbitrio o illogicità; l’aumento di due mesi di reclusione e mille euro di multa è stato giudicato proporzionato e rispettoso dei limiti di cui all’art. 81 cod. pen. Il ricorso è stato pertanto rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2082 c.c. – Imprenditore
- Art. 81 c.p. – Concorso formale. Reato continuato
- Art. 452-bis c.p. – Inquinamento ambientale