Continuazione e contravvenzione satellite: aumento pena legittimo se rivalutato ex art. 133 (Cass. pen. Sez. 3 n. 7378 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma incriminatrice, che comporti la trasformazione del reato da delitto in contravvenzione, costituisce titolo per la rideterminazione della pena da parte del giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 30, quarto comma, legge cost. n. 87/1953, il quale si atteggia come criterio autonomo di flessibilità del giudicato. Quando la modifica del trattamento sanzionatorio riguarda un reato satellite, l’aumento di pena per la continuazione deve essere oggetto di specifica rivalutazione alla luce della più favorevole cornice edittale, e il giudice può legittimamente confermare la misura precedentemente inflitta se la ritiene equamente commisurata al caso concreto. Non versa in tema di pena illegale la rideterminazione che, dopo la riqualificazione del fatto in contravvenzione, motivi la congruità dell’aumento applicando i criteri di cui all’art. 133 cod. pen., fermo restando che, per il reato continuato, si applica una sola pena, della stessa specie di quella del reato più grave, anche quando i reati satellite appartengano a categorie diverse.
Il Fatto
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva accolto l’istanza di rideterminazione della pena presentata dalla ricorrente, già condannata con sentenza irrevocabile per i reati di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen., per violazioni edilizie e per il reato paesaggistico di cui all’art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42/2004. L’istanza era motivata dalla declaratoria di illegittimità costituzionale di tale ultima fattispecie, pronunciata con sentenza n. 56 del 2016 della Corte costituzionale, che aveva comportato la riqualificazione del fatto nell’illecito contravvenzionale di cui all’art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42/2004, con conseguente applicazione di un regime sanzionatorio più favorevole. Il giudice dell’esecuzione, esclusa la prescrizione del reato contravvenzionale, aveva rideterminato la pena confermando l’aumento di quindici giorni di reclusione già inflitto a titolo di continuazione per il reato satellite.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha premesso che la ristrutturazione della fattispecie penale, derivante dalla declaratoria di illegittimità costituzionale, comporta la modificazione del trattamento sanzionatorio e che l’art. 30, quarto comma, legge cost. n. 87/1953 si atteggia come criterio autonomo di flessibilità del giudicato, aggiungendosi ai meccanismi di cui all’art. 2, commi 2 e 3, cod. pen., tutti ispirati alla medesima ratio di consentire la recessività del giudicato per assicurare la preminenza dei diritti fondamentali della persona rispetto alle esigenze di certezza e stabilità sottese all’intangibilità del giudicato penale.
Richiamando i principi espressi dalle Sezioni Unite n. 42858 del 2014, Gatto, e dalle Sezioni Unite n. 37107 del 2015, Marcon, la Corte ha ricordato che l’efficacia del giudicato non implica l’immodificabilità assoluta del trattamento sanzionatorio quando la pena debba subire modificazioni necessarie imposte dal sistema a tutela dei diritti primari della persona. Con specifico riguardo all’ipotesi in cui la modifica riguardi un reato satellite, la Corte ha ribadito che l’aumento per la continuazione deve essere oggetto di specifica rivalutazione da parte del giudice del merito, alla luce della più favorevole cornice edittale applicabile, potendo il giudice, all’esito della rinnovata disamina, ritenere la sanzione precedentemente inflitta equamente commisurata al caso concreto, come già affermato dalle Sezioni Unite n. 22471 del 2015, Sebbar e da Sez. 4, n. 38338 del 2015.
Nel caso di specie, il Tribunale aveva riqualificato il fatto come reato contravvenzionale e aveva proceduto alla rideterminazione della pena, espressamente richiamando i principi delle Sezioni Unite e applicando i criteri di cui all’art. 133 cod. pen., ritenendo congruo l’aumento di quindici giorni di reclusione già stabilito per tutti i reati satellite, considerata anche la natura contravvenzionale del reato paesaggistico riqualificato. La Corte ha pertanto escluso che si versasse in un’ipotesi di pena illegale, dovendosi intendere come tale, secondo i principi espressi dalle Sezioni Unite n. 38809 del 2022, Miraglia, e dalle Sezioni Unite n. 47182 del 2022, Savini, quella determinata dall’applicazione di una sanzione ab origine contraria all’assetto normativo vigente, perché di specie diversa da quella di legge o irrogata in misura superiore al massimo edittale.
Quanto al trattamento sanzionatorio del reato continuato, la Corte ha infine ribadito il principio, già affermato da Sez. 5, n. 26450 del 2017, Arena, secondo cui occorre applicare una sola pena, dello stesso genere e della stessa specie di quella del reato più grave, anche quando l’aumento ex art. 81, comma secondo, cod. pen. abbia ad oggetto reati satellite puniti con pene eterogenee. Nella specie, l’aumento era stato correttamente operato applicando la pena della reclusione prevista per il reato più grave, con consequenziale rigetto del ricorso e condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2 c.p. – Successione di leggi penali
- Art. 81 c.p. – Concorso formale. Reato continuato
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
- Art. 633 c.p. – Invasione di terreni o edifici
- Art. 639-bis c.p. – Casi di esclusione della perseguibilità a querela