n.r. (Cass. pen. Sez. 5 n. 7381 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo bifasico di cui all’art. 545-bis cod. proc. pen. può operare anche all’esito del giudizio di appello, dovendosi permettere all’imputato, non presente alla lettura del dispositivo, di esprimere personalmente, ovvero mediante il conferimento di procura speciale al difensore, il consenso all’applicazione di una pena sostitutiva diversa dalla pecuniaria, ove ne sussistano le condizioni, in una udienza successiva appositamente fissata, con avviso alle parti. La necessità della procura speciale per tale atto è correlata alla natura personalissima della sostituzione delle pene diverse da quelle pecuniarie, ai sensi dell’art. 20-bis cod. pen. e dell’art. 58, comma 3, d.lgs. n. 689/1981. È manifestamente illogica la motivazione che nega la richiesta sostituzione della pena per un preteso difetto di procura speciale, allorché la stessa, versata in atti, conferisca espressamente al difensore il potere di richiedere e acconsentire all’applicazione di pene sostitutive.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Bari, con sentenza del 7 maggio 2024, riformava parzialmente la decisione del Tribunale di Foggia, confermando la responsabilità dell’imputato per il delitto di furto in abitazione e riducendone la pena. Nell’ambito del giudizio di appello, era stata avanzata richiesta di applicazione delle pene sostitutive ai sensi dell’art. 20-bis cod. pen., con particolare riferimento alla sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare.
La Corte territoriale riteneva inammissibile l’istanza, assumendo il difetto di una procura speciale in capo al difensore. Avverso tale statuizione, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo un vizio di motivazione e sostenendo che la procura speciale, invece, fosse stata regolarmente versata in atti.
La Motivazione della Corte
La Quinta Sezione penale ha preliminarmente scrutinato la questione della tempestività del ricorso. La sentenza impugnata era stata depositata il 3 luglio 2024, nel periodo di sospensione feriale dei termini. Il termine di quarantacinque giorni per l’impugnazione, aumentato di quindici giorni ai sensi dell’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., decorreva dal 1° settembre 2024, con scadenza al 31 ottobre 2024. Il ricorso, depositato il 7 ottobre 2024, risultava quindi tempestivo, con la conseguente necessità della trattazione in pubblica udienza, e non della definizione de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Nel merito, la Corte ha richiamato il principio affermato da Sez. 6, n. 14035 del 2024, secondo cui il meccanismo bifasico di cui all’art. 545-bis cod. proc. pen. può operare anche all’esito del giudizio di appello, consentendo all’imputato non presente alla lettura del dispositivo di esprimere il consenso alla sostituzione della pena in una successiva udienza, personalmente o a mezzo di procuratore speciale.
La necessità della procura speciale è stata ricondotta alla natura personalissima della scelta di cui all’art. 20-bis cod. pen. Nel caso di specie, la Corte ha potuto accedere direttamente agli atti, trattandosi di un error in procedendo. Ha così verificato che la procura speciale, depositata il 30 aprile 2024 e allegata alla proposta di pena concordata, conferiva al difensore, oltre alla facoltà di rinuncia ai motivi di impugnazione, anche il potere di «richiedere e acconsentire all’applicazione di pene sostitutive».
Tale constatazione ha reso manifestamente illogica la motivazione della sentenza impugnata che aveva negato la sostituzione per difetto di procura. La Corte ha pertanto annullato la sentenza con rinvio, affinché la Corte d’Appello valuti nel merito la richiesta di sostituzione della pena con la detenzione domiciliare e la sussistenza dei relativi presupposti.
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Nota della Redazione
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