Confisca a terzi: il giudice non elude il giudicato (Cass. pen. Sez. I n. 7567 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La procedura di divisione dei beni in comunione, prevista dall’art. 48, comma 7-ter, d.lgs. n. 159/2011, si configura come strumento per dare esecuzione alla decisione definitiva di confisca adottata in sede di cognizione; essa non può sostituirsi al giudicato, né eluderlo. Il giudice dell’esecuzione, pertanto, non può disporre d’ufficio l’acquisizione al patrimonio dello Stato delle quote indivise di beni confiscati quando in sede cognitiva la confisca di quelle quote sia stata esclusa, con conseguente revoca del sequestro. Laddove il giudice dell’esecuzione, senza appropriata motivazione, disponga l’estensione della confisca a soggetti terzi in assenza dei presupposti accertati nel giudizio di cognizione, il provvedimento è annullabile per violazione del giudicato.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, adita su istanza dell’ANBSC ai sensi dell’art. 48, comma 7-ter, d.lgs. n. 159/2011, aveva disposto l’acquisizione a titolo gratuito allo Stato delle quote di beni immobili di proprietà di tre comproprietarie, diverse dai condannati, nell’ambito di una procedura volta alla divisione di beni già oggetto di confisca disposta ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen. Avverso tale ordinanza, le tre interessate ricorrevano per cassazione deducendo, in primo luogo, l’incompetenza del giudice penale dell’esecuzione; in secondo luogo, la violazione dell’art. 649 cod. proc. pen., per avere il giudice distrettuale disposto l’acquisizione delle quote senza contraddittorio e in contrasto con la statuizione irrevocabile che le aveva restituite.
La Motivazione della Corte
La Corte ha innanzitutto respinto il primo motivo di ricorso, relativo alla presunta incompetenza del giudice penale dell’esecuzione. Il combinato disposto dell’art. 104-bis, comma 1-quater, disp. att. cod. proc. pen. e dell’art. 48, comma 7-ter, d.lgs. n. 159/2011 attribuisce infatti al giudice dell’esecuzione la competenza a conoscere della divisione dei beni immobili confiscati pro quota, trattandosi di materia afferente alla “destinazione” dei beni stessi.
La Corte ha, invece, accolto il secondo motivo, ravvisando il vizio del provvedimento impugnato nell’avere il giudice dell’esecuzione disposto l’acquisizione al patrimonio dello Stato delle quote delle ricorrenti, senza confrontarsi con le statuizioni irrevocabili del giudice della cognizione, che quelle quote aveva restituito. Tale acquisizione costituirebbe l’effetto di una statuizione di confisca mai adottata in sede cognitiva.
Pertanto, il giudice dell’esecuzione, che avrebbe dovuto limitarsi ad attuare la volontà espressa dal giudice di merito, ha invece eluso il giudicato, incorrendo nel denunciato difetto di motivazione e determinando l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli.
Nota della Redazione
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