La distrazione dell’avviamento richiede la cessione dell’azienda o dei fattori produttivi (Cass. pen. Sez. 5 n. 8610 del 04.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la distrazione deve essere riferita a rapporti giuridicamente ed economicamente valutabili, sicché la mera prosecuzione dell’attività d’impresa sotto altra forma non assume rilevanza penale, ove non vi sia stato un illecito travaso di beni dall’una all’altra società. La cessione di un ramo d’azienda integra la condotta distrattiva se non adeguatamente remunerata, ma presuppone il trasferimento di un complesso aziendale in senso proprio, ai sensi dell’art. 2555 cod. civ.. L’avviamento commerciale non è suscettibile di autonoma distrazione se, contestualmente, non sia stata oggetto di disposizione l’azienda medesima o i fattori aziendali in grado di generarlo. Ai fini della prescrizione, il termine decorre dalla dichiarazione di fallimento, ai sensi dell’art. 158, comma secondo, cod. pen., e non dalla consumazione delle singole condotte distrattive. La tardiva esibizione delle scritture contabili nel dibattimento non surroga gli obblighi di deposito gravanti sull’amministratore, costituendo anzi indice di fraudolenza per la bancarotta documentale.

Il Fatto

La Corte d’appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale che aveva accertato la responsabilità dell’imputato, quale socio al 50% ed amministratore unico di una società dichiarata fallita, per i reati di bancarotta fraudolenta societaria per distrazione e documentale per sottrazione, con l’aggravante della pluralità di fatti. La condotta distrattiva era consistita nella cessione di fatto del patrimonio aziendale ad una nuova società, costituita poco prima del fallimento, con identica composizione societaria, sede, oggetto sociale e insegna. Episodi distrattivi ulteriori riguardavano merci e saldo attivo di bilancio.

Avverso la sentenza d’appello l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi concernenti, tra l’altro, la mancata applicazione del principio per cui la sola prosecuzione dell’attività non integra distrazione, la mancata prova della sussistenza delle merci sottratte, l’assenza di prova della distrazione del saldo attivo e l’intervenuta prescrizione del reato patrimoniale.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, esaminando congiuntamente i primi due motivi. Ha richiamato il principio affermato da Sez. 5, n. 23577 del 2024 e da Sez. 5, n. 26542 del 2014, secondo cui la distrazione deve avere ad oggetto rapporti giuridicamente ed economicamente valutabili, restando esclusa la rilevanza della mera prosecuzione dell’attività. Ha tuttavia rilevato che, nel caso di specie, i giudici di merito avevano accertato il trasferimento dell’azienda nella sua interezza, comprese le merci riconosciute da un fornitore e rinvenute presso la nuova società, nonché l’avviamento, ceduto contestualmente all’azienda medesima.

Quanto alla dedotta mancata valutazione della documentazione difensiva, la Corte ha precisato che il ricorrente non aveva correttamente dedotto il travisamento della prova, non avendo indicato le ragioni per cui l’atto invocato inficiava in modo decisivo la tenuta logica della motivazione, tanto più in presenza di doppia conforme. Ha inoltre ritenuto non manifestamente illogica la valutazione della cessione non formalizzata del contratto di locazione, configurante spoliazione in danno della fallita.

Con riguardo al terzo motivo, la Corte ha richiamato l’orientamento per cui la prova della distrazione può trarsi dalla mancata dimostrazione, ad opera dell’amministratore, della destinazione dei beni, non risultando alcuna informazione specifica fornita alla curatela. Per il quarto motivo, relativo alla bancarotta documentale, ha ritenuto corretta l’argomentazione della Corte territoriale circa la natura simulata della cessione delle quote e ha valorizzato la tardiva esibizione delle scritture come indice di fraudolenza, richiamando il principio della presunzione logica per cui l’irregolare tenuta della contabilità è funzionale all’occultamento di atti depauperativi.

Infine, in ordine al quinto motivo, la Corte ha affermato che la consumazione del delitto di bancarotta si ha con la dichiarazione di fallimento, dies a quo del termine di prescrizione ai sensi dell’art. 158, comma secondo, cod. pen., trattandosi di condizione di punibilità. Ha quindi escluso l’estinzione del reato, calcolando il termine finale con le sospensioni per astensione dei difensori e per emergenza Covid. Ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese e della somma alla Cassa delle ammende, con nulla per le spese della parte civile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 158 c.p.

Tutte le 33 sentenze sull'art. 158 c.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *