Il dolo dell’extraneus non richiede conoscenza del dissesto (Cass. pen. Sez. 5 n. 8615 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella bancarotta fraudolenta per distrazione, i fatti di distrazione assumono rilievo, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, in qualsiasi momento siano stati commessi, anche se realizzati molto tempo prima del fallimento e quando l’impresa non versava ancora in condizioni di insolvenza, purché emergano chiari indici di fraudolenza. Il dolo del concorrente extraneus nel reato proprio dell’amministratore consiste nella consapevolezza del fatto illecito e della qualifica del soggetto attivo, nella volontarietà della propria condotta di apporto, nell’incidenza causale dell’azione e nella consapevolezza di agevolare l’imprenditore nel frustrare le ragioni dei creditori; non è richiesta invece la specifica conoscenza del dissesto, che può rilevare solo sul piano probatorio. L’esercizio di facoltà legittime, compreso il diritto di iniziativa economica di cui all’art. 41 Cost., può costituire strumento per pregiudicare le ragioni dei creditori, sicché la liceità di ogni operazione che incide sul patrimonio dell’imprenditore fallito va verificata in concreto.
Il Fatto
All’imputato, socio e amministratore al 50% di una società, si contestava il concorso quale extraneus in plurimi fatti di bancarotta distrattiva di altra società, dichiarata fallita, esercente attività di gestione di un parco acquatico. Le condotte consistevano nella stipula di contratti di affidamento dei servizi casse e ristoro con la società amministrata dal ricorrente, con riconoscimento di percentuali su un fatturato complessivo ritenuto ingiustificato aggravio, e nella percezione di somme prive di giustificazione, tramite assegni e bonifici.
La Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva assolto l’imputato per una parte delle distrazioni e confermato la condanna per le altre. L’imputato ricorreva per cassazione deducendo due motivi: il primo, incentrato sull’antecedenza temporale delle condotte rispetto al fallimento e sull’assenza di prodromi di insolvenza; il secondo, articolato su presunti vizi motivazionali in punto di elemento soggettivo e di valenza probatoria degli accertamenti patrimoniali.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il primo motivo inammissibile, oltre che per la sollecitazione a una non consentita rivalutazione del merito, perché manifestamente infondato. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 22474 del 2016 secondo cui i fatti di distrazione, una volta intervenuto il fallimento, assumono rilievo in qualsiasi momento siano stati commessi. L’epoca del depauperamento può rilevare solo nei casi in cui la condotta presenti elementi non univoci di qualificazione in termini di distrazione, non già quando il depauperamento consegua a una deliberata condotta priva di alternative qualificatorie.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha premesso il consolidato indirizzo per cui, nella bancarotta fraudolenta, anche l’esercizio di facoltà legittime riconosciute dall’ordinamento può integrare lo strumento per pregiudicare i creditori, essendo la liceità dell’operazione affermabile solo all’esito di un accertamento in concreto delle conseguenze sui diritti del ceto creditorio. Nel caso di specie, la natura distrattiva dell’intera negoziazione è stata desunta da una pluralità di elementi: la permanenza dei costi di gestione in capo alla concedente, la determinazione unilaterale delle provvigioni, la mancanza di autorizzazione del giudice dell’esecuzione e la diversità delle pattuizioni rispetto al contratto autorizzato.
Con riguardo all’elemento psicologico, la Corte ha escluso che sia richiesta la specifica conoscenza del dissesto, essendo sufficiente la consapevolezza di agevolare il depauperamento ai danni dei creditori. La prova del dolo è stata correttamente desunta dai c.d. “indici di fraudolenza”, valorizzando la circostanza che l’estraneo fosse beneficiario sine titulo dell’atto pregiudizievole, avendo conseguito un vantaggio non dovuto in danno della società fallita.
Quanto alla ricezione delle somme, la Corte ha ritenuto immune da vizi la motivazione che aveva valorizzato le fuoriuscite senza titolo comprovate dalle scritture contabili e dagli accertamenti della Guardia di Finanza. Ha infine escluso ogni contraddittorietà tra l’assoluzione per la bancarotta documentale e la condanna per quella patrimoniale, atteso che il concorso dell’extraneus non implica necessariamente il concorso negli artifizi contabili, strumentali e successivi rispetto agli atti distrattivi. Il ricorso è stato pertanto rigettato con condanna del ricorrente alle spese processuali.
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Nota della Redazione
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