Inammissibile il ricorso su prove non dedotte in appello (Cass. pen. Sez. II n. 32904 del 06.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. impedisce, a pena di inammissibilità, di dedurre davanti alla Corte questioni non prospettate nei motivi di appello, salvo che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d’appello. La ratio è evitare che venga rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado su un punto non investito dal controllo del giudice di merito, perché non segnalato con i motivi di gravame. Ne consegue che la questione sulla spendibilità processuale delle dichiarazioni rese da un soggetto nella condizione di indagato o “indagabile”, involgendo uno scrutinio di merito, non è proponibile per la prima volta in cassazione. In presenza di una “doppia conforme” pronuncia di condanna, il vizio di travisamento della prova è deducibile solo se il ricorrente rappresenti che il dato asseritamente travisato è stato introdotto per la prima volta nella motivazione di secondo grado.
Il Fatto
La Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Pavia, ha rideterminato l’importo della provvisionale, confermando per il resto la condanna del ricorrente per il reato di cui all’art. 640 cod. pen. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi, con i quali ha contestato la spendibilità delle dichiarazioni di un teste assunto senza garanzie difensive, la contraddittorietà e illogicità della motivazione e il travisamento di una prova documentale decisiva.
La difesa ha sostenuto che il teste rivestisse la qualità di indagato, essendo stato a sua volta denunciato e iscritto nel registro ex art. 335 cod. proc. pen. in un distinto procedimento. La Corte ha esaminato i tre motivi, pervenendo alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la questione della spendibilità processuale delle dichiarazioni rese in dibattimento dal teste. Rileva che si tratta di tema che non può prescindere da uno scrutinio prettamente di merito sulla effettiva condizione di indagato o “indagabile” per fatto connesso o collegato al momento dell’escussione. Nel caso concreto, tuttavia, tale questione non risulta previamente dedotta come motivo di appello.
Il Collegio richiama la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., che trova fondamento nella necessità di evitare che venga rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado su un punto non segnalato con i motivi di gravame. La chiara ratio della norma processuale la pone come rimedio contro il rischio di un annullamento in relazione a questioni intenzionalmente sottratte alla cognizione del giudice di merito (cfr. Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017). La sentenza impugnata, peraltro, fonda le proprie riflessioni sulla narrazione delle persone offese e sulle produzioni documentali, escludendo l’utilità dell’apporto conoscitivo del teste: il primo motivo non è dunque consentito.
Quanto al secondo motivo, la Corte osserva che, pur nell’alveo formale dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., esso sollecita in realtà una radicale rilettura pro reo del materiale probatorio, operazione di merito preclusa alla Corte. La Corte territoriale ha illustrato con motivazione priva di incongruenze gli elementi a carico, disattendendo la versione dell’imputato: l’apprezzamento delle persone offese per i suggerimenti in materia di bitcoin, il consiglio di non investire la liquidità tramite canali ordinari, la prospettazione di un investimento immobiliare “buono e sicuro” con garanzia di interessi al 60%, la rappresentazione di una falsa realtà mediante un filmato, la genericità della documentazione contrattuale e le continue mendaci rassicurazioni, con artifici e raggiri idonei a indurre in errore le controparti.
Il terzo motivo è anch’esso diretto a prospettare, in termini generici, una lettura soggettivamente orientata del materiale probatorio. In presenza di una “doppia conforme” pronuncia di condanna, il vizio di travisamento della prova è deducibile solo se il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato asseritamente travisato è stato introdotto per la prima volta nella motivazione di secondo grado (cfr. Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014).
La Corte esclude infine che la pretesa grossolanità della frode valga a escludere l’offensività della condotta. Non si contesta un delitto di falso, ma una truffa: il giudizio sull’idoneità degli artifici e raggiri a trarre in inganno la vittima va effettuato ex post e in concreto, con la conseguenza che la non particolare raffinatezza della frode non esclude la configurabilità del reato (cfr. Sez. 2, n. 30952 del 15/06/2016). Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili.
Nota della Redazione
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