La distrazione dell’attività d’impresa e la valutazione dell’aggravante del danno patrimoniale (Cass. pen. Sez. 5 n. 9126 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la costituzione di una società “nuova”, seguita dal trasferimento alla stessa, senza contropartita, dell’attività d’impresa e dei rapporti contrattuali in corso, integra la condotta distrattiva quando l’operazione, valutata nel suo insieme, priva la società fallita di elementi patrimoniali attivi. L’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all’art. 219, comma 1, legge fall. deve essere valutata con riferimento alla diminuzione patrimoniale effettivamente cagionata ai creditori dalla condotta distrattiva, e non all’entità complessiva del passivo fallimentare. È inammissibile il ricorso per cassazione avverso la statuizione di concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale e meramente delibativa.
Il Fatto
La Corte d’appello di Milano aveva confermato la condanna di due imputati per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, distrattiva/dissipativa, ai danni di una società dichiarata fallita. La contestazione riguardava la costituzione di una nuova società e il successivo trasferimento delle attività della fallita alla stessa, mediante la volturazione di contratti di appalto senza corrispettivo, nonché l’affidamento del servizio di tesoreria a una società controllata che non riversava le somme alla fallita.
Avverso tale sentenza, gli imputati proponevano ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la nullità del capo di imputazione ex artt. 429 e 521 cod. proc. pen. per essere stata la responsabilità affermata per un fatto non contestato, il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza della condotta distrattiva, e l’erronea applicazione dell’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i primi due motivi di ricorso, riguardanti la posizione di uno degli imputati, ritenendoli infondati. In particolare, ha respinto la tesi difensiva secondo cui la semplice costituzione della nuova società non avrebbe cagionato alcun depauperamento al patrimonio della fallita. La Suprema Corte ha evidenziato che la vicenda doveva essere valutata in modo unitario: la costituzione della società “nuova”, seguita in rapida successione dalla cessione dell’intera partecipazione a un’altra società del gruppo e dal subentro nei contratti di appalto, senza alcuna contropartita, integrava un disegno distrattivo unitario. La distrazione, pertanto, non era consistita nella cessione dell’azienda, ma nella sostituzione di fatto della nuova società all’originaria nella prosecuzione dell’attività d’impresa, con conseguente sviamento della clientela e degli utili a danno della società fallita e dei suoi creditori.
La Corte ha invece accolto il ricorso riguardo alla posizione dell’altro imputato, rilevando un vizio di motivazione. I giudici di merito non avevano fornito argomenti idonei a sostenere la sua responsabilità per le condotte di distrazione, considerato che i subentri nei contratti erano avvenuti dopo la cessazione della sua carica sociale.
Parimenti fondato è stato ritenuto il motivo relativo alla condotta di distrazione mediante affidamento del servizio di tesoreria. La Corte ha annullato la sentenza su questo punto, osservando che la motivazione dei giudici di merito aveva indebitamente sovrapposto il piano dell’incasso (distrattivo) con quello del pagamento (eventualmente preferenziale), senza chiarire le ragioni per cui l’utilizzo delle somme per estinguere debiti della fallita potesse integrare la bancarotta fraudolenta patrimoniale e non la diversa fattispecie di bancarotta preferenziale.
La Corte ha, infine, annullato la sentenza anche in relazione all’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità. Richiamando il principio secondo cui tale aggravante si configura solo quando il danno per i creditori è di entità grave in relazione al valore dei beni sottratti, ha censurato la motivazione della Corte territoriale che si era limitata a fare riferimento all’ammontare complessivo del passivo fallimentare (circa dieci milioni di euro), senza determinare la concreta diminuzione patrimoniale cagionata dai fatti di bancarotta.
Rigettato il motivo concernente l’aggravante della pluralità dei fatti, la Sesta sezione ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso avverso le statuizioni civili. La concessione e la quantificazione della provvisionale costituiscono, infatti, una decisione di natura discrezionale e delibativa, non impugnabile in sede di legittimità neppure sotto il profilo del vizio di motivazione, in quanto insuscettibile di passare in giudicato. La Corte ha, pertanto, annullato la sentenza impugnata nei confronti di uno degli imputati e, limitatamente alle condotte contestate e all’aggravante, nei confronti dell’altro, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 429 c.p.p. – Decreto che dispone il giudizio
- Art. 521 c.p.p. – Correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza