Detenzione senza titolo non detratta nel reato permanente (Cass. pen. Sez. 1 n. 10040 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il presupposto indispensabile per la cosiddetta fungibilità delle pene espiate sine titulo, ai sensi dell’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., è che la custodia cautelare subita o la pena espiata per un reato diverso siano state sofferte in un momento successivo alla commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire. Il criterio temporale risponde all’esigenza che la pena segua, e non preceda, il fatto criminoso cui accede, evitando che il pregresso periodo di carcerazione si trasformi in una “riserva di impunità” o in una “licenza di delinquere”. Il periodo di detenzione subito senza titolo non può essere detratto per fungibilità dalla pena irrogata per un reato permanente la cui consumazione si sia protratta oltre detto periodo, non potendosi operare una scomposizione del reato stesso in una pluralità di reati, alcuni anteriori ed altri posteriori all’esecuzione dello stato detentivo rivelatosi senza titolo.

Il Fatto

Il giudice dell’esecuzione rigettava l’istanza con cui il condannato chiedeva la detrazione dalla pena in esecuzione della carcerazione sofferta per reati precedentemente giudicati, con i quali la più recente sentenza aveva riconosciuto la continuazione. Il diniego veniva motivato richiamando l’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., in quanto i reati oggetto della condanna da eseguire erano stati consumati in epoca successiva al periodo di detenzione di cui si invocava la detrazione. L’interessato proponeva ricorso per cassazione deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione, sostenendo l’erroneità del richiamo normativo e la sussistenza dei presupposti per la fungibilità della carcerazione patita dopo l’inizio delle condotte associative.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha disatteso la tesi del ricorrente, ricordando che l’art. 657, comma 4, cod. proc. pen. esige che la custodia sofferta senza titolo sia posteriore alla commissione del reato per cui deve essere calcolata la pena. Tale sbarramento temporale, come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 198 del 2014, trova giustificazione in una duplice esigenza: evitare che la fungibilità si risolva in uno stimolo a delinquere e garantire che la pena segua, non preceda, il fatto criminoso. Il giudice dell’esecuzione ha correttamente escluso l’imputazione della carcerazione espiata, in quanto antecedente alle condotte criminose oggetto della più recente condanna.

Quanto alla doglianza relativa all’omessa indicazione del dies a quo delle condotte associative, la Corte ha ribadito che, per i reati permanenti, il periodo di detenzione senza titolo non può essere detratta dalla pena irrogata, non essendo possibile scomporre il reato in una pluralità di fatti, alcuni anteriori e altri posteriori alla detenzione. La struttura unitaria del reato permanente impedisce, quindi, di riconoscere la fungibilità per la parte di carcerazione eseguita dopo l’inizio della condotta illecita, come già affermato da precedenti giurisprudenziali quali Sez. 1, n. 12675 del 2025 e Sez. 1, n. 13646 del 2019.

Infine, la Corte ha ritenuto la questione relativa alla mancata individuazione dell’aumento per la continuazione esterna non devoluta al giudice dell’esecuzione, attenendo alle determinazioni del giudice della cognizione che, con la sentenza del 2019, non aveva applicato alcun aumento per i reati già giudicati, in forza del criterio moderatore dell’art. 78 cod. pen.. Il ricorso è stato, pertanto, rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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