Oggettività dell’impedimento e revoca testimoniale per inutilità sopravvenuta (Cass. pen. Sez. 3 n. 11053 del 24.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di esame dell’imputato, il differimento dell’udienza per legittimo impedimento a comparire postula la sussistenza di un ostacolo di natura oggettiva, non essendo configurabile alcun diritto al rinvio quando l’assenza sia dovuta a scelte personali, come un viaggio all’estero, e l’interessato avrebbe comunque potuto presenziare. La mancata comparizione in tali circostanze equivale a un rifiuto a sottoporsi all’esame, prova che può essere assunta solo con la collaborazione dell’interessato. Inoltre, ai sensi dell’art. 495, comma 4, cod. proc. pen., il giudice può revocare una prova testimoniale già ammessa non solo quando non appaia più decisiva, ma anche quando sia divenuta inutile, in ragione dell’incompatibilità con il principio di ragionevole durata del processo.

Il Fatto

La Corte d’appello di L’Aquila aveva confermato la sentenza di primo grado con cui l’imputata, nella qualità di amministratrice di una società per azioni, era stata condannata per i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti. La difesa aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo plurime violazioni processuali e vizi di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato i motivi di ricorso, ritenendoli inammissibili o manifestamente infondati. In primo luogo, ha giudicato generico il motivo relativo alla mancata consegna del fascicolo del grado di appello, rilevando la carenza di indicazioni sulle norme violate e, soprattutto, l’assenza di un pregiudizio concreto per il diritto di difesa, considerato che la stessa difesa era stata costantemente assistita dallo stesso difensore di fiducia in entrambi i gradi di merito.

Quanto alla revoca dell’esame dell’imputata, la Corte ha escluso la sussistenza di un legittimo impedimento. La ricorrente, infatti, si trovava all’estero per motivi personali e avrebbe dovuto fare ritorno il giorno prima dell’udienza fissata per l’assunzione della prova. Poiché il differimento dell’esame dell’imputato è consentito solo in presenza di un impedimento oggettivo, la mancata comparizione è stata correttamente interpretata dai giudici di merito come volontà di non sottoporvisi, non essendo la prova assumibile senza la collaborazione dell’interessato.

Con riguardo alla revoca di alcuni testimoni già ammessi, la Corte ha richiamato il principio per cui, ai sensi dell’art. 495, comma 4, cod. proc. pen., la revoca può essere disposta anche quando la prova, pur non essendo stata escussa, sia divenuta superflua alla luce del materiale probatorio già acquisito e del principio di ragionevole durata del processo. Nel caso di specie, inoltre, la difesa non aveva contestato la sufficienza dell’istruttoria svolta.

La Corte ha, infine, ritenuto inammissibile il motivo volto a contestare la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, ribadendo che il giudizio di legittimità non consente una nuova valutazione delle risultanze probatorie. Ha, altresì, disatteso la richiesta di circostanze attenuanti generiche, la cui concessione richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo, non desumibili dal caso concreto. Il ricorso è stato, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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