L’aggravante mafiosa non richiede un’espressa replica motivazionale in caso di doppia conforme (Cass. pen. Sez. 6 n. 11364 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il potere del giudice di assumere d’ufficio nuovi mezzi di prova ex art. 507 cod. proc. pen. può essere esercitato anche con riferimento a prove rispetto alle quali le parti siano decadute per omesso tempestivo deposito della lista testi, ove sussista il requisito della loro assoluta necessità. In tema di doppia conforme, le motivazioni delle sentenze di merito si saldano a formare un unico corpo decisionale, sicché il giudice d’appello non è tenuto a un’espressa replica laddove il primo giudice abbia già esaustivamente confutato la corrispondente eccezione difensiva. La recidiva non è mai applicabile in via automatica, richiedendo una valutazione specifica che dimostri la ri-attualizzazione della pericolosità sociale del reo.
Il Fatto
L’imputato, detenuto e in attesa di giudizio dinanzi alla Corte d’assise, era stato condannato in primo grado per resistenza a pubblico ufficiale aggravata ai sensi dell’art. 7 legge n. 203/1991. La condotta contestata riguardava il rifiuto di salire a bordo del furgone blindato predisposto per la traduzione dal carcere all’aula, accompagnato dalla minaccia rivolta agli agenti di polizia penitenziaria. La Corte d’appello aveva confermato la decisione, rigettando i motivi di gravame.
Avverso tale sentenza, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione articolando quattro motivi. Con essi lamentava, tra l’altro, la violazione degli artt. 468 e 507 cod. proc. pen. in relazione all’assunzione dei testi del pubblico ministero, l’erronea applicazione dell’art. 337 cod. pen., la mancata dimostrazione dei tratti della metodologia mafiosa e l’omessa motivazione in punto di recidiva, dosimetria della pena ed attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha innanzitutto disatteso il primo motivo, ritenendo manifestamente infondata la tesi difensiva circa l’uso sostitutivo del potere di cui all’art. 507 cod. proc. pen.. Richiamando il precedente di Sez. 4, n. 22033 del 2018, ha precisato che tale potere può essere esercitato anche in relazione a prove già precluse alle parti per decadenza, purché ricorra il requisito della loro assoluta necessità ai fini della decisione, funzionale al controllo giudiziale sulla completezza del compendio probatorio.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso che la traduzione del detenuto costituisse un diritto disponibile del ricorrente, trattandosi di un atto dovuto per dovere d’ufficio dell’agente. L’eventuale diritto a non comparire in udienza avrebbe richiesto una chiara ed espressa manifestazione di volontà, non desumibile dalla condotta di rifiuto e dalle minacce proferite.
In relazione alla dedotta aggravante mafiosa, la Corte ha richiamato il principio della doppia conforme di cui a Sez. 2, n. 37295 del 2019, evidenziando che l’eventuale carenza di replica da parte del giudice d’appello è sanata dalla motivazione del primo giudice, la cui argomentazione valorizzava la provenienza della condotta da un soggetto condannato per associazione di tipo mafioso e l’uso del plurale nella minaccia come elemento evocativo delle modalità intimidatorie tipiche del sodalizio.
Diverso esito ha ricevuto il quarto motivo. La Corte ha rilevato che né il giudice di prime cure né quello d’appello avevano fornito una motivazione specifica circa l’applicazione della recidiva, limitandosi a un generico richiamo ai precedenti penali. Tale valutazione si imponeva con maggiore rigore alla luce delle peculiarità del caso, quali le condizioni di salute del ricorrente e il comportamento degli stessi agenti, circostanze idonee a incidere sul disvalore del fatto e sul trattamento sanzionatorio.
In accoglimento parziale del ricorso, la Corte ha quindi annullato la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione della recidiva e al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello, rigettando nel resto il ricorso.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 337 c.p. – Resistenza a un pubblico ufficiale
- Art. 468 c.p.p. – Citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici
- Art. 507 c.p.p. – Ammissione di nuove prove