Rinvio pregiudiziale inammissibile se altro giudice già deciso (Cass. pen. Sez. 3 n. 13637 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24-bis cod. proc. pen. disposto dal giudice al quale gli atti siano stati trasmessi per effetto di una sentenza dichiarativa di incompetenza emessa da altro giudice che si ritenga, a sua volta, territorialmente incompetente. La natura anticipatoria e preventiva di tale strumento postula, infatti, che sulla competenza territoriale non sia già intervenuta una decisione da parte di altro giudice parimenti investito della questione. In tal caso, l’unico rimedio esperibile è il conflitto di competenza, restando inalterata la disciplina di cui agli artt. 30 e ss. cod. proc. pen. La sentenza con la quale il giudice dichiara la propria incompetenza per territorio non è impugnabile per cassazione, potendo solo dare luogo a un conflitto di competenza.
Il Fatto
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Parma, con sentenza del 09/12/2024, aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio in relazione a un procedimento concernente il delitto associativo di cui all’art. 416 cod. pen., numerose violazioni tributarie ex d.lgs. n. 74/2000 e reati di falso e truffa ai danni dell’amministrazione finanziaria, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma.
Il GUP di Roma, ritenendo non convincente la soluzione adottata e dubbia la competenza territoriale del proprio ufficio, ha rimesso la questione alla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 24-bis cod. proc. pen., per la risoluzione in via pregiudiziale. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso o, in subordine, la competenza del Tribunale di Parma.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente ricostruito la portata dell’istituto del rinvio pregiudiziale, introdotto dall’art. 4, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in attuazione della legge delega 27 settembre 2021, n. 134. Tale strumento offre al giudice procedente la facoltà di rimettere, d’ufficio o su istanza di parte, la questione di competenza territoriale alla Corte di cassazione, con esito preclusivo rispetto alla possibilità di riproporla nel corso del procedimento.
Richiamando il precedente di Sez. 3, n. 41594 del 06/07/2023, Rv. 285114 – 01, la Corte ha evidenziato la funzione strumentale dell’istituto, volta a garantire una definizione intangibile della competenza ed evitare l’inutile celebrazione di processi fondati su una errata attribuzione. Il rinvio pregiudiziale si presenta come meccanismo risolutivo preventivo che si aggiunge agli ordinari strumenti di impugnazione, lasciando inalterata la disciplina dei conflitti di competenza.
Proprio la natura anticipatoria e preventiva dello strumento, secondo la Corte, presuppone che sulla competenza non sia ancora intervenuta una decisione da parte di altro giudice parimenti investito. Se, invece, come nel caso di specie, un giudice si è già pronunciato con sentenza dichiarativa di incompetenza, il rimedio esperibile non è il rinvio pregiudiziale ma il conflitto di competenza, in coerenza con il principio di tassatività dei mezzi di gravame che esclude l’impugnabilità per cassazione della sentenza declinatoria di competenza (Sez. 1, n. 31797 del 27/10/2020, Rv. 279803 – 01).
In applicazione di tali principi, la Corte ha ribadito l’inammissibilità del rinvio pregiudiziale, richiamando il conforme precedente di Sez. 3, n. 22304 del 14/03/2024, Rv. 286438 – 01, e ha dichiarato inammissibile la rimessione, con conseguente trasmissione degli atti per gli adempimenti di cui all’art. 24-bis, comma 4, cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 416 c.p. – Associazione per delinquere
- Art. 24-bis c.p.p. – Rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio
- Art. 30 c.p.p. – Proposizione del conflitto