Favoreggiamento personale aggravato: l’agevolazione mafiosa non richiede il dolo specifico (Cass. pen. Sez. 1 n. 13902 del 16.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
È configurabile il delitto di favoreggiamento personale con riguardo a un’associazione per delinquere la cui permanenza sia in atto, sempre che il reato presupposto abbia raggiunto una soglia minima di rilevanza penale. In tema di favoreggiamento personale, è configurabile l’aggravante dell’agevolazione mafiosa nella condotta di chi consapevolmente aiuti a sottrarsi alle ricerche dell’autorità un capoclan operante in un ambito territoriale in cui è diffusa la sua notorietà: sotto il profilo oggettivo, l’ausilio al vertice associativo compromette l’operatività del sodalizio solo in caso di arresto, determinando un rafforzamento del suo potere; sotto quello soggettivo, la condotta consapevolmente prestata in favore del capo riconosciuto risulta sorretta dall’intenzione di favorire anche l’associazione. Ciò che rileva ai fini dell’integrazione del delitto non è il dolo specifico, ma l’effetto conseguente alla condotta, scientemente voluto anche in via indiretta.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo applicava all’indagato, in via cumulativa, la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza e dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in relazione al delitto di favoreggiamento personale aggravato, anche dall’aggravante mafiosa, così riqualificata la condotta di partecipazione a sodalizio mafioso. Il Tribunale del riesame confermava il provvedimento e l’indagato ricorreva per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato. Ha preliminarmente distinto i motivi di impugnazione, dichiarando inammissibile il primo motivo nella parte in cui sollecitava una diversa lettura del compendio intercettativo, rimesso alla valutazione di merito dei giudici di secondo grado. Quanto all’aggravante dell’agevolazione mafiosa, ha richiamato il principio per cui è configurabile nella condotta di chi aiuti a sottrarsi alle ricerche dell’autorità un capoclan operante in un ambito territoriale di diffusa notorietà, atteso che l’ausilio al vertice associativo determina un rafforzamento del potere del sodalizio. La consapevolezza dell’agente di favorire l’associazione e non il singolo sodale può desumersi dalla conclamata caratura mafiosa dei soggetti favoriti e dal contesto territoriale di riferimento.

La Corte ha poi escluso che la mancata partecipazione materiale alle condotte illecite dei coindagati potesse escludere il favoreggiamento personale, richiamando il principio per cui ciò che rileva non è il fine perseguito, ma l’effetto conseguente alla condotta, scientemente voluto anche in via indiretta. Ha inoltre ritenuto sussistenti le circostanze aggravanti di cui agli artt. 378, comma 2, e 384-ter cod. pen., per avere agito con le finalità di sviare le indagini sul delitto associativo.

Quanto all’attuale operatività del sodalizio mafioso, la Corte ha valorizzato la continuità dell’indagine con la precedente operazione investigativa e la gravità indiziaria in ordine alla perdurante partecipazione associativa dei soggetti favoriti, sottoposti alla custodia cautelare in carcere. Ha infine ritenuto adeguatamente motivata la sussistenza delle esigenze cautelari, nonostante le condizioni di salute dell’indagato, considerata la datazione recente delle condotte e la loro natura ripetuta, nonché la spregiudicatezza dimostrata nel continuare a prestarsi quale intermediario dopo essere venuto a conoscenza delle indagini.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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