Il riconoscimento fotografico è atto atipico senza le cautele della ricognizione (Cass. pen. Sez. 1 n. 16623 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di individuazione fotografica, si tratta di atto atipico, non assistito da cautele rigidamente tipizzate, la cui efficacia dimostrativa è rimessa alla verifica, da parte del giudice, delle concrete modalità dell’operazione e della sua controllabilità ex post. Non è predicabile l’automatica estensione al riconoscimento fotografico delle formalità previste per la ricognizione personale dall’art. 213 cod. proc. pen.; è, invece, richiesto un vaglio rigoroso della concreta affidabilità dell’atto, avuto riguardo, tra l’altro, al tempo trascorso, alle condizioni della percezione e alla tracciabilità del materiale mostrato. L’atto non ha natura fidefacente ed è oggetto di libera valutazione quanto alla sua attendibilità.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli confermava la sentenza di primo grado con cui il Tribunale di S. Maria Capua Vetere aveva dichiarato l’imputato responsabile di tentato omicidio, in concorso con altri, e lo aveva condannato alla pena di otto anni di reclusione. I giudici di merito avevano ricostruito il fatto — un’aggressione a colpi di coltello ai danni di un uomo uscito da un bar — sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, ritenute attendibili e riscontrate da plurime fonti di prova, tra cui le certificazioni mediche, il racconto di un testimone oculare e il soccorso prestato da un’automobilista di passaggio.
L’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, con cinque motivi, vizi di motivazione e violazioni di legge in ordine all’affermazione di responsabilità, alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di rissa aggravata, alla validità dei riconoscimenti fotografici, all’esclusione della minima partecipazione e al trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando come le doglianze, pur prospettate come violazioni di legge e vizi di motivazione, sollecitassero in larga parte una rivalutazione del compendio probatorio, estranea al sindacato di legittimità. In presenza di una doppia conforme, ha ricordato la Corte, il vizio di motivazione deducibile è soltanto quello che discende dalla pretermissione di temi probatori decisivi o dal manifestamente travisamento in entrambi i gradi di giudizio.
Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto incensurabile la motivazione con cui la Corte territoriale aveva giudicato attendibile la persona offesa, valorizzando i riscontri esterni: il quadro lesivo documentato, la presenza di una lama conficcata nel polmone e poi estratta in sede chirurgica, le dichiarazioni del testimone oculare e il soccorso prestato dalla donna. Le discrasie tra i racconti sono state razionalmente ritenute apparenti, spiegabili con la diversa prospettiva di percezione dei dichiaranti.
In relazione al terzo motivo, la Corte ha escluso che all’individuazione fotografica si applichino automaticamente le cautele previste dall’art. 213 cod. proc. pen. per la ricognizione personale. Il riconoscimento fotografico è atto atipico, ha precisato la S.C., la cui efficacia dimostrativa va verificata dal giudice alla luce delle concrete modalità dell’operazione e della sua controllabilità. Nella specie, la Corte territoriale aveva correttamente inserito l’individuazione nel più ampio quadro di attendibilità della persona offesa.
La Corte ha, infine, ritenuto manifestamente infondata la richiesta di riqualificazione del fatto in rissa aggravata, mancando il presupposto della contrapposizione reciproca tra contendenti, e adeguata la motivazione sul diniego dell’attenuante della minima partecipazione e delle attenuanti generiche. All’inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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