Inammissibile il ricorso sulla traduzione e sull’individuazione fotografica (Cass. pen. Sez. II n. 20655 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata conoscenza della lingua italiana integra il presupposto delle garanzie di cui all’art. 143 cod. proc. pen. solo se allegata con riscontri oggettivi nelle emergenze procedimentali. La contestazione fondata sulla sola cittadinanza straniera e sulle affermazioni del difensore non è sufficiente. L’individuazione fotografica compiuta dinanzi alla polizia giudiziaria, anche secondo modalità non collimanti con quelle previste per la formale ricognizione di cui all’art. 213 cod. proc. pen., costituisce manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e può essere posta a fondamento della misura cautelare, secondo il libero apprezzamento del giudice. È inammissibile il motivo che solleciti una rivalutazione della piattaforma investigativa.
Il Fatto
Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, ha confermato l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto il divieto di dimora nel Comune di Cosenza nei confronti dell’indagato, in relazione al reato di cui agli artt. 116-628 cod. pen.
Il ricorrente ha impugnato per cassazione deducendo due motivi: la mancata traduzione del provvedimento genetico, che avrebbe compromesso la possibilità di esaminarne il contenuto e di confrontarsi con il difensore, e l’insussistenza della gravità indiziaria, per la discordanza tra la descrizione della persona offesa e le caratteristiche fisiche dell’indagato, la genericità del riferimento all’abbigliamento e l’irritualità dell’individuazione fotografica.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sul primo motivo osserva che la conoscenza della lingua italiana emerge dagli atti, segnatamente dal verbale di notifica dell’ordinanza cautelare del 29 dicembre 2025, ed è stata contestata unicamente dalle affermazioni del difensore, sulla sola scorta della cittadinanza straniera.
Manca, dunque, un riscontro oggettivo nelle emergenze procedimentali, che il ricorrente avrebbe potuto allegare, ad esempio, in sede di interrogatorio di garanzia. Difetta perciò il presupposto concreto per l’applicazione delle garanzie di cui all’art. 143 cod. proc. pen.
Il secondo motivo non è consentito, perché sollecita un’impossibile rivalutazione della piattaforma investigativa, ed è manifestamente infondato in punto di diritto. I giudici del merito cautelare hanno congruamente illustrato l’attendibilità della persona offesa, la nitidezza dei filmati di sorveglianza, la certa individuazione dell’indagato e la compatibilità del vestiario, restando marginale e soggettiva l’ipotesi sull’età anagrafica.
La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui, in assenza di profili di inattendibilità del dichiarante, l’individuazione fotografica effettuata dinanzi alla polizia giudiziaria, indipendentemente dalle modalità esecutive, può fondare la misura cautelare secondo il libero apprezzamento del giudice. Vengono citate Sez. 2, n. 23917 del 2025, Sez. 5, n. 23090 del 2020, Sez. 5 n. 6456 del 2015 e Sez. 2 n. 5043 del 2004.
Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, liquidata equitativamente. Non conseguendo dall’adozione del provvedimento la rimessione in libertà del ricorrente, si provvede ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 116 c.p. – Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti
- Art. 94 c.p.p. – Termine per l'intervento
- Art. 143 c.p.p. – Diritto all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali
- Art. 213 c.p.p. – Ricognizione di persone. Atti preliminari