Inammissibili i ricorsi su detenzione di hashish e diniego di attenuanti (Cass. pen. Sez. VII n. 25837 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità è preclusa al giudice di cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’adozione di nuovi parametri di ricostruzione dei fatti, indicati dal ricorrente come più plausibili di quelli adottati dal giudice del merito. Il vizio di motivazione non è configurabile quando il ricorrente contrapponga una diversa conclusione a quella dei giudici di merito. La rinnovazione dell’istruttoria in appello è istituto di carattere eccezionale, dovendo presumersi la completezza dell’istruzione dibattimentale di primo grado: ove il giudice d’appello ritenga di respingere la richiesta, può motivarne anche implicitamente il rigetto. La prova decisiva ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. deve avere ad oggetto un fatto certo nel suo accadimento e può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l’ammissione ai sensi dell’art. 495, comma 2, cod. proc. pen.
Il Fatto
Due ricorrenti impugnano la sentenza con cui la Corte d’appello di Cagliari, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, li ha ritenuti responsabili del reato di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente alla detenzione di sostanza stupefacente del tipo hashish.
Il primo ricorrente articola cinque motivi, il secondo sei motivi. Le censure investono l’affermazione di responsabilità, la mancata rinnovazione dell’istruttoria in appello, la destinazione della sostanza a uso non personale e il diniego delle attenuanti generiche e della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto il perimetro del sindacato di legittimità. Nel giudizio di cassazione sono precluse la rilettura degli elementi di fatto e l’autonoma adozione di nuovi parametri valutativi. I motivi che prospettano una diversa lettura delle fonti di prova — quanto allo stupefacente rinvenuto nel magazzino, nei pressi del bancone e nel garage, e quanto agli indizi ritenuti non gravi né precisi — sono pertanto inammissibili, non avendo i ricorrenti adempiuto agli oneri di allegazione propri del travisamento della prova.
Sul terzo motivo, relativo alla mancata riapertura dell’istruttoria, il Collegio richiama il pacifico orientamento secondo cui la rinnovazione dell’istruttoria in appello è istituto eccezionale, fondato sulla presunzione di completezza del dibattimento di primo grado. Da tale premessa deriva che il giudice d’appello ha l’obbligo di motivare espressamente sull’istanza solo in caso di accoglimento; ove la respinga, può motivarne anche implicitamente il rigetto, evidenziando la sufficienza degli elementi acquisiti. La prova decisiva ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., inoltre, deve avere ad oggetto un fatto certo e non un mezzo dichiarativo, e va dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l’ammissione ai sensi dell’art. 495, comma 2, cod. proc. pen.: circostanza neppure allegata.
Quanto alla destinazione a uso non personale, la Corte osserva che il possesso di un quantitativo superiore al limite tabellare, se da solo non prova lo spaccio, può concorrere a fondare tale conclusione unitamente ad altri elementi. Il giudizio di fatto, sorretto da motivazione immune da manifesta illogicità, si sottrae al sindacato di legittimità.
Sul diniego delle attenuanti generiche e sull’esclusione dell’art. 131-bis cod. pen., il Collegio ribadisce che il giudice non deve esaminare tutti gli elementi dedotti, ma solo quelli ritenuti decisivi o rilevanti, rimanendo gli altri disattesi. La valutazione sulla particolare tenuità dell’offesa, discrezionale e sorretta da motivazione, non è sindacabile se non frutto di mero arbitrio. La «ridotta offensività» riconosciuta ai fini dell’ipotesi lieve del quinto comma dell’art. 73 è distinta dal fatto particolarmente tenue che esclude la punibilità. I ricorsi sono dichiarati inammissibili, con condanna alle spese e al versamento di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 495 c.p.p. – Provvedimenti del giudice in ordine alla prova
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso