Inammissibile il ricorso fondato su motivi apparenti e prova divenuta impossibile (Cass. pen. Sez. VII n. 26936 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, in punto di responsabilità, si risolva nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di merito, non assolvendo i motivi la tipica funzione di critica argomentata. La mancata assunzione di una prova decisiva non è configurabile quando risulti accertata l’inesistenza dell’elemento di prova richiesto. La valutazione di attendibilità delle individuazioni dell’imputato costituisce giudizio di merito che, se adeguatamente motivato, è insindacabile in sede di legittimità, come lo è il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, motivato sull’abitualità della condotta.
Il Fatto
La Corte di appello di Genova, con sentenza del 13 ottobre 2025, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Savona il 4 maggio 2023 nei confronti dell’imputato per il reato di cui all’art. 493-ter cod. pen., commesso il 1° dicembre 2019, con riconoscimento della recidiva reiterata e infraquinquennale.
Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizi di motivazione in ordine all’affermazione della penale responsabilità, fondata essenzialmente sulle dichiarazioni del titolare dell’esercizio commerciale; la mancata assunzione dei filmati di videosorveglianza; e la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. Con memoria successiva la difesa ha formulato un motivo nuovo, riqualificando il secondo motivo come vizio di motivazione per contraddittorietà della sentenza territoriale.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo, che censura il percorso motivazionale del giudizio di responsabilità. Il motivo è ritenuto inammissibile perché costruito su argomenti che replicano pedissequamente quelli già svolti in appello e puntualmente disattesi. Tali doglianze, osserva il Collegio, non sono specifiche ma solo apparenti, perché omettono di assolvere la funzione tipica di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata.
Nel merito della censura, la Corte territoriale aveva valorizzato non soltanto l’individuazione fotografica dell’imputato con un livello di certezza pari all’80%, compiuta in dibattimento, ma anche la ricognizione “certa” effettuata dal titolare dell’esercizio commerciale nella fase delle indagini preliminari, tenuto conto che l’imputato era persona che il teste ben conosceva. Il Collegio qualifica quella operata dal giudice di appello come valutazione di merito circa l’attendibilità delle individuazioni: in quanto adeguatamente motivata, anche mediante il richiamo ai principi giurisprudenziali che regolano la materia, essa è insindacabile in sede di legittimità.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo ritiene manifestamente infondato, sia nella versione originaria della violazione di legge sia nella riqualificazione come vizio di motivazione proposta con il motivo nuovo. È stata infatti accertata, con elementi privi di smentita, l’inesistenza del dischetto contenente la registrazione delle immagini del circuito di videosorveglianza, sicché non si vede come i giudici di merito avrebbero potuto altrimenti recuperarlo. La Corte territoriale ha inoltre evidenziato, con motivazione congrua e logica, l’irrilevanza di quella acquisizione.
Infine, sul diniego della condizione di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., il Collegio rileva che la Corte di appello ha adeguatamente motivato in relazione ai precedenti penali dell’imputato e al fatto che lo stesso aveva già beneficiato in passato dell’istituto, ricadendo poi nella condotta delittuosa: circostanza che fonda il giudizio di abitualità. Anche questa è valutazione adeguatamente e logicamente motivata, e dunque non sindacabile in sede di legittimità. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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