Responsabilità solidale e interpretazione della sentenza d’appello contabile (Corte dei Conti Sez. I App. n. 89 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativo-contabile, l’obbligazione risarcitoria solidale dal lato passivo non determina di regola l’inscindibilità delle cause dei singoli concorrenti. Tuttavia, quando l’appellante deduca l’insussistenza della responsabilità, una diversa quantificazione del danno erariale o una diversa ripartizione tra i corresponsabili, si configura un’ipotesi di litisconsorzio processuale necessario con tutti i condannati. Ne consegue che la sentenza d’appello che ridetermini il quantum risarcitorio estende i propri effetti favorevoli anche ai prevenuti non appellanti, escludendosi il passaggio in giudicato della decisione di primo grado nei loro confronti. Il credito erariale definitivo va escusso per intero da ciascun condebitore solidale, salva l’azione di regresso pro quota.
Il Fatto
La vicenda trae origine dall’azione risarcitoria promossa dall’Amministrazione capitolina per il danno da disservizio conseguente alle note indagini che avevano disvelato alterazioni della macchina amministrativa comunale. Il giudice di prime cure aveva condannato in solido numerosi convenuti al pagamento di un importo complessivo, dichiarando il difetto di giurisdizione nei confronti di due di essi.
Alcuni prevenuti proposero appello e la Sezione, in parziale accoglimento, rideterminò la condanna in una somma sensibilmente inferiore. L’Amministrazione danneggiata ha quindi chiesto l’interpretazione giudiziale ex art. 211 c.g.c. della sentenza d’appello, per sapere se la rideterminazione operi anche verso i convenuti non appellanti o se, per costoro, sia maturato il giudicato sulla decisione di primo grado. Due soli resistenti si sono costituiti, chiedendo l’estensione dei benefici effetti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal principio, ritenuto ius receptum, secondo cui la solidarietà passiva non comporta di per sé l’inscindibilità delle cause dei singoli corresponsabili, difettando normalmente il litisconsorzio necessario. Richiama però l’opposto indirizzo delle Sezioni Riunite n. 18/2003, che ravvisa la partecipazione obbligatoria di tutte le parti quando l’appellante deduca l’assenza di responsabilità, la diversa quantificazione o la diversa ripartizione del danno.
Nel caso concreto, gli appellanti avevano contestato la propria irresponsabilità, l’esistenza del danno e la sua ripartizione, e gli appelli erano stati notificati a tutti i condannati originari, assicurando l’integrità del contraddittorio imposta dall’art. 183, primo comma, c.g.c. Sussisteva dunque un’ipotesi di litisconsorzio necessario anche verso gli appellati rimasti inerti, con la conseguente inscindibilità delle cause.
Da ciò deriva l’esclusione del passaggio in giudicato della decisione di primo grado per i non appellanti e l’estensione degli effetti favorevoli sul quantum, secondo l’insegnamento di Cass. n. 34899/2022. Il Collegio riconosce talune perplessità verso la lettura estensiva dell’art. 331 c.p.c. (ora art. 183 c.g.c.), che rischierebbe di sterilizzare la disciplina delle cause scindibili, ma esclude di rimettere la questione alle Sezioni Riunite per difetto di rilevanza.
La vicenda resta comunque inquadrata in una tipica ipotesi di litisconsorzio necessario, non potendosi distinguere le posizioni dei condebitori solidali per la stretta interrelazione delle condotte, riconosciuta nella sentenza interpretanda. La Corte aggiunge che dall’importo definitivo va scomputato, a beneficio di tutti, quanto già versato in via transattiva. Il credito residuo può essere preteso per intero da ciascun condebitore, ferma l’azione di regresso pro quota. Spese compensate.
Nota della Redazione
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