Misure di prevenzione, pericolosità sociale valutata al momento della decisione (Cass. pen. Sez. V n. 30043 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di misure di prevenzione personali, il requisito dell’attualità della pericolosità sociale deve essere accertato con riferimento al momento in cui il giudice adotta la decisione, e non a quello della proposta avanzata dall’ufficio di Procura. Il giudice dell’appello, pur valutando la pericolosità con riferimento al decreto di primo grado, è tenuto a confrontarsi con la eventuale anomala distanza temporale tra i due gradi e con la datazione risalente dei fatti posti a fondamento del giudizio, dando conto delle condotte positive e dei periodi detentivi medio tempore intervenuti. L’omesso esame di tali elementi, quando singolarmente considerati siano potenzialmente decisivi, integra motivazione apparente, deducibile per cassazione come violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Il Fatto
La Corte di appello di Catanzaro, Sezione Misure di Prevenzione, aveva confermato il decreto del Tribunale che applicava al proposto la sorveglianza speciale per la durata di due anni, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza. La pericolosità sociale era stata riconosciuta ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159 del 2011, in ragione di numerosi precedenti per cessione illecita di stupefacenti e reati contro il patrimonio.
Il proposto ha impugnato il decreto deducendo, con unico motivo, la violazione dell’art. 6 d.lgs. n. 159 del 2011: la Corte territoriale avrebbe ancorato l’accertamento dell’attualità della pericolosità al momento della richiesta della misura, trascurando i due anni e tre mesi intercorsi fino al decreto applicativo e il percorso di reinserimento nel frattempo documentato, comprensivo di affidamento in prova e di collaborazione con gli inquirenti. Il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento con rinvio.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal perimetro del ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione. Poiché il ricorso è ammesso solo per violazione di legge, resta esclusa la deducibilità dell’illogicità della motivazione, ma è denunciabile la motivazione inesistente o meramente apparente (richiamate Sez. 2, n. 20968 del 2020; Sez. U, n. 33451 del 2014; Sez. 6, n. 33705 del 2016). Tale vizio ricorre anche quando il decreto ometta di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte e idoneo, da solo, a condurre a un esito opposto.
Sul piano sostanziale il Collegio ribadisce che il requisito dell’attualità integra i presupposti delle misure di prevenzione, anche a pericolosità qualificata (richiamate Sez. U, n. 111 del 2017 e Sez. 6, n. 20577 del 2020). L’onere di prova grava sul giudice della prevenzione, che deve motivare perché ritenga attuale la pericolosità nonostante apprezzabili periodi di detenzione e elementi successivi favorevoli al proposto, soprattutto se i fatti posti a base del giudizio sono tutti anteriori allo stato detentivo (richiamate Sez. 6, n. 10248 del 2017 e Sez. 5, n. 34150 del 2006).
Il riferimento costituzionale è duplice. La Corte richiama la Corte cost. n. 291 del 2013, che ha dichiarato illegittimi l’art. 12 della legge n. 1423 del 1956 e, in via consequenziale, l’art. 15 d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui non impongono all’organo che ha adottato la misura di valutare, anche d’ufficio, la persistenza della pericolosità al momento dell’esecuzione, quando all’esito della detenzione emergano profili specifici potenzialmente idonei a incidere sullo stato di pericolosità. La detenzione, si sottolinea, non è un dato neutro.
Ne deriva che, in appello, la valutazione deve riferirsi sì al primo grado, ma la motivazione deve tenere conto della eventuale distanza temporale tra i gradi e della risalente datazione dei fatti, nonché delle condotte positive sopravvenute: il completo silenzio su tali elementi è assunto come assenza assoluta di motivazione (richiamata Sez. 5, n. 28343 del 2019).
Applicando tali coordinate, il decreto impugnato risulta carente. I giudici di appello hanno sostituito alla verifica concreta delle ricadute favorevoli una presunzione di attualità, con motivazione assertiva, tautologica e congetturale. In due passaggi il provvedimento àncora la valutazione al momento della proposta, mostrando l’errore ermeneutico. Il vizio di motivazione apparente non consente di comprendere il criterio seguito. La sentenza è pertanto annullata con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione collegiale per l’incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen., secondo l’orientamento dominante (richiamate Sez. 5, n. 19426 del 2021; Sez. U, n. 111 del 2017).
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 34 c.p.p. – Incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso