Tetto compensi amministratori società partecipate: criterio di competenza economica (Corte dei Conti Sez. Riunite n. 2 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il limite dell’80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013 per i compensi degli amministratori delle società a controllo pubblico, di cui all’art. 4, comma 4, secondo periodo, d.l. n. 95/2012, convertito in l. n. 135/2012, si determina secondo il principio di competenza economica. L’espressione “costo complessivamente sostenuto” richiama la nozione di costo propria della contabilità civilistica, e non quella di spesa della contabilità finanziaria: rilevano gli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data del pagamento, ai sensi dell’art. 2423-bis, primo comma, n. 3, cod. civ.. Ne consegue che concorrono al tetto la parte variabile del compenso maturata e pagata nel 2013, gli emolumenti dell’amministratore unico subentrato al consiglio di amministrazione, ancorché erogati nell’esercizio successivo, e le indennità di risultato. Resta invece escluso il compenso del procuratore conferito a soggetto estraneo al consiglio di amministrazione, in assenza di quella osmosi funzionale valorizzata dalle Sezioni riunite nel diverso caso di cumulo dell’incarico in capo allo stesso amministratore.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, con la deliberazione n. 159/2025/VSG, ha accertato il superamento del limite di spesa per i compensi degli amministratori di una società in house operante nel servizio idrico integrato. Il tetto è stato individuato in euro 70.972, pari all’80 per cento di euro 88.715, importo assunto come costo dei compensi 2013 dei membri del consiglio di amministrazione. La Sezione ha quindi invitato la società a recuperare le erogazioni in eccedenza, anche per gli esercizi precedenti.
La società e alcuni amministratori hanno impugnato la deliberazione davanti alle Sezioni riunite in speciale composizione. Il parametro era stato costruito sul bilancio di previsione 2013, senza considerare la parte variabile dei compensi, il compenso dell’amministratore unico subentrato in corso d’anno e il compenso del procuratore. I ricorsi, riuniti per connessione oggettiva, sono stati decisi con l’accoglimento nei termini di motivazione.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni riunite hanno anzitutto confermato la sussistenza delle condizioni dell’azione. La deliberazione di accertamento della Sezione regionale, pur non assistita da sanzione inibitoria, è idonea a incidere sugli interessi societari coinvolti e giustifica il ricorso in unico grado, sede nella quale possono essere fatti valere gli interessi dell’amministrazione sottoposta a controllo e dei soggetti direttamente incisi.
Il nodo centrale è il significato di “costo complessivamente sostenuto“. Il Collegio esclude che la formula rinvii alla nozione di spesa della contabilità finanziaria. Il riferimento è alla contabilità economica, cui sono soggette le società pubbliche: un costo si intende sostenuto quando si manifesta economicamente, a prescindere dal pagamento nel medesimo esercizio.
Su questa base la Corte accoglie la doglianza sulla parte variabile dei compensi. La deliberazione impugnata non conteneva alcun riferimento agli importi premiali del 2013, né agli emolumenti dell’amministratore unico subentrato dal 22 novembre 2013, erogati nel 2014. La documentazione versata in atti, non più contestata dalla Procura dopo la rinuncia al supplemento istruttorio, ha mostrato che il diritto al compenso premiale è sorto nel 2013, quale componente del compenso maturata e pagata in quello stesso esercizio.
È invece respinta la richiesta di includere nel tetto il compenso del procuratore. La norma ammette nel computo anche i compensi per particolari cariche, purché attribuite ad amministratori. Nel caso esaminato manca la coincidenza soggettiva e funzionale: l’incarico è stato conferito a un soggetto estraneo al consiglio di amministrazione, senza quella osmosi tra funzioni che aveva giustificato la diversa soluzione nel precedente Sezioni riunite n. 6/2025/DELC. Lo confermano lo statuto sociale e il verbale di nomina, che escludono l’equivalenza con l’amministratore delegato.
La deliberazione della Sezione regionale è pertanto annullata nei termini di motivazione. Le spese di lite sono compensate, data la novità e singolarità delle questioni. È dichiarata l’estinzione del giudizio per la rinuncia al ricorso accettata dalla Procura generale.
Nota della Redazione
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