Inammissibile il ricorso se il domicilio dichiarato risulta inidoneo (Cass. pen. Sez. VI n. 30685 del 11.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di domicilio resa dall’imputato ai fini dell’impugnazione, divenuta inidonea per il trasferimento del dichiarante, non obbliga il giudice a emettere un decreto di irreperibilità: trova applicazione il disposto dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., che impone la notificazione mediante consegna al difensore soltanto quando non risultino situazioni di caso fortuito o forza maggiore che abbiano impedito la comunicazione del mutamento. In tale ipotesi la notifica al difensore di fiducia raggiunge il destinatario che sarebbe stato comunque legittimo titolare dell’atto. L’eventuale vizio derivante dalla notificazione non integra una nullità assoluta, ma una nullità di ordine generale a regime intermedio, soggetta all’eccezione nei termini dell’art. 182 cod. proc. pen.

Il Fatto

La Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna pronunciata in primo grado per il delitto di evasione. Il ricorrente ha impugnato la decisione con un unico motivo, deducendo la violazione di norme processuali a pena di nullità: il decreto di citazione per il giudizio di appello era stato notificato al difensore a mezzo PEC, sulla base di un decreto di irreperibilità che si assume emesso all’esito di ricerche insufficienti.

Il ricorrente ha sostenuto che dell’imputato erano noti il luogo di nascita all’estero e la residenza estera, comunicati nella richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e che all’istanza erano allegati documenti attestanti la dimora in Italia. Da qui la deduzione della nullità del decreto e degli atti successivi, con conseguente nullità del giudizio di appello celebrato senza la citazione dell’appellante.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione ha esaminato direttamente gli atti, in ragione della tipologia di vizio dedotto, richiamando il precedente delle Sezioni Unite n. 42792 del 31/10/2001, Policastro. Dalla ricostruzione emerge che, dopo la sentenza di primo grado, il ricorrente aveva nominato un difensore di fiducia e dichiarato domicilio presso la propria abitazione, ai fini della proposizione dell’appello, in ossequio all’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., nella versione applicabile ratione temporis, antecedente alle modifiche introdotte dalla legge 9 agosto 2024, n. 114.

Il domicilio dichiarato è risultato poi inidoneo: i tentativi di notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di appello, ripetuti in diverse fasce orarie, hanno dato esito negativo perché l’imputato si era trasferito senza comunicare il nuovo domicilio.

Secondo la Corte, l’allegazione circa l’insufficienza delle ricerche è irrilevante. Alla luce dell’intervenuta dichiarazione di domicilio opera la disciplina dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., a mente del quale, se la dichiarazione o l’elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee, le notificazioni si eseguono mediante consegna al difensore. L’eccezione, che richiama le disposizioni degli artt. 157 e 159 cod. proc. pen., è data dal solo caso in cui risulti che l’imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto.

Nel caso concreto non emergono situazioni di caso fortuito o forza maggiore: esse non sono state rappresentate al giudice di appello né allegate ex post nel ricorso. Ne discende che non vi era alcuna necessità di emettere il decreto di irreperibilità e che la notifica al difensore di fiducia, nominato dallo stesso interessato dopo la sentenza di primo grado, ha raggiunto la persona che sarebbe stata comunque legittimo destinatario dell’atto.

La Corte esclude pertanto le ipotesi di nullità della notificazione previste dall’art. 171 cod. proc. pen. e aggiunge che, non trattandosi di omissione della notifica, l’eventuale vizio avrebbe determinato non una nullità assoluta, ma una nullità di ordine generale a regime intermedio, da eccepire nei termini dell’art. 182 cod. proc. pen., come chiarito da Sez. 1, n. 33143 del 01/07/2025, Covella. L’eccezione, nel caso di specie, non è stata proposta. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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