Inammissibile il ricorso generico su correlazione, motivazione e recidiva (Cass. pen. Sez. F n. 32271 del 28.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di correlazione tra imputazione e sentenza, posto dall’art. 521 cod. proc. pen., è violato solo quando tra i fatti descritti in rubrica e quelli ritenuti in sentenza non sia individuabile un nucleo comune, con rapporto di eterogeneità e incompatibilità tale da impedire la difesa. Il ricorrente che si limiti a invocare genericamente la lesione del diritto di difesa, senza specificare i caratteri e i termini della divergenza, non assolve l’onere di allegazione. La motivazione per relationem è legittima quando il giudice di appello richiama la sentenza di primo grado e i motivi di gravame risultano effettivamente trattati. Il vizio di motivazione sulla recidiva e sul trattamento sanzionatorio non sussiste quando il giudice fondi la decisione su argomenti congrui, ancorati al certificato del casellario e al carattere sistematico delle violazioni.
Il Fatto
La Corte di appello, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione in ordine a numerose imputazioni, rideterminando la pena per i residui reati riconosciuti a carico dell’imputato. Avverso tale sentenza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. per asserito difetto di correlazione, la motivazione apparente e il ricorso illegittimo alla motivazione per relationem, il vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio e sulla recidiva, il travisamento della prova, l’omessa valutazione della avvenuta demolizione delle opere abusive e la contraddittorietà intrinseca della decisione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato il primo motivo, relativo al dedotto cambio di destinazione d’uso dell’immobile, rilevando che il ricorso non prospetta alcun rapporto di eterogeneità tra quanto contestato in rubrica e quanto riconosciuto in sentenza. Le condotte materiali per le quali l’imputato è stato condannato sono le stesse oggetto di contestazione, e il riferimento al mutamento di destinazione non ne altera il contenuto. La questione risulta peraltro assorbita dall’estinzione per prescrizione del reato urbanistico.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità. Il ricorrente non ha indicato quali punti dell’impugnazione sarebbero rimasti inesaminati, né quale rilievo difensivo essi avrebbero avuto. La sintesi dei motivi di appello contenuta nella sentenza impugnata dà conto dei profili sollevati — correlazione, prescrizione, disapplicazione della recidiva, rimodulazione della pena — che risultano tutti trattati.
Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte ha osservato che la misura irrogata in appello è più mite di quella di primo grado per i medesimi reati, essendo stata rideterminata e poi ulteriormente diminuita per il rito abbreviato. Da qui l’assenza di un effettivo interesse sotteso alla censura.
Il motivo sulla recidiva è stato giudicato infondato: la Corte di appello si è pronunciata con argomento congruo, fondato sul certificato del casellario e sul carattere sistematico delle violazioni, da cui ha desunto l’aumentata pericolosità sociale e l’impermeabilità alle precedenti condanne. Anche il motivo sulla conferma della responsabilità per i reati non prescritti è stato respinto, perché le censure non erano state proposte nei motivi di gravame e risultano quindi nuove in sede di legittimità.
Infine, la Corte ha rilevato che l’avvenuta demolizione delle opere abusive è stata considerata dal giudice di appello, che ha revocato il relativo ordine, e che il settimo motivo, incentrato sulla pretesa disarmonia interna della sentenza, è privo di reale confronto con la motivazione. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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