Parere favorevole alla CER comunale in forma di cooperativa sociale (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 245 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La Corte dei conti, nell’esercizio del controllo preventivo di cui all’art. 5, comma 3, TUSP, esprime parere favorevole sulla costituzione, da parte di un ente locale, di una Comunità Energetica Rinnovabile in forma di società cooperativa a r.l. qualificabile come impresa sociale ed ente del terzo settore. L’atto deliberativo consiliare soddisfa i presupposti soggettivi e oggettivi del controllo e gli oneri motivazionali imposti dagli artt. 4, 5, 7 e 8 del d.lgs. 175/2016, con particolare riguardo alla necessità della società per le finalità istituzionali, alla sostenibilità finanziaria, alla convenienza economica e all’assenza di contrasto con la disciplina europea sugli aiuti di Stato. Il giudizio contabile ha ad oggetto una scelta amministrativa connotata da discrezionalità tecnica e incontra il limite del margine di opinabilità delle valutazioni economico-finanziarie, non potendo la Sezione sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione. Il parere favorevole non esonera l’ente dal monitoraggio nel tempo dei presupposti finalistici e finanziari, stante la natura sperimentale delle CER.
Il Fatto
Il Comune di Oliveri ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per la Sicilia la documentazione relativa alla costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile, in forma di società cooperativa a r.l. – impresa sociale – ETS, ai fini del parere previsto dall’art. 5, commi 3 e 4, TUSP. L’operazione si basa su una deliberazione consiliare e su una serie di allegati, tra cui il Business Plan con Piano Economico-Finanziario, il parere dell’organo di revisione e un investment concept.
La Sezione ha formulato specifici quesiti istruttori in ordine alla quantificazione delle spese di gestione, alla previsione di uno stato patrimoniale e di un’analisi di rischio, nonché al valore nominale delle quote. Il Comune ha fornito riscontro, indicando un capitale sociale iniziale ipotizzato in misura contenuta e rappresentando quattro tipologie di rischio con le relative misure di mitigazione.
La Motivazione della Corte
La Sezione verifica anzitutto i presupposti di ammissibilità del controllo. Sotto il profilo soggettivo, il Comune rientra tra le amministrazioni pubbliche dell’art. 1, comma 2, d.lgs. 165/2001 e la competenza dell’organo consiliare è rispettata ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. c), TUSP. Sotto il profilo oggettivo, l’atto concerne la volontà di costituire una società cooperativa a r.l. rientrante nel perimetro dell’art. 5, comma 1, TUSP, è stato pubblicato sul sito istituzionale e contiene gli elementi essenziali dell’atto costitutivo di cui all’art. 2463 cod. civ.
Nel merito, la Corte richiama il quadro normativo sulle CER delineato dai d.lgs. n. 199 e n. 210 del 2021 e osserva che l’art. 4, comma 7, TUSP consente espressamente alle pubbliche amministrazioni di partecipare a società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili. La recente legge 26 luglio 2023, n. 95 ha eliminato ogni dubbio sulla riconducibilità dell’autoconsumo collettivo in forma di CER alle attività di interesse generale esercitabili dagli enti del terzo settore. La costituzione della società appare quindi conforme alla necessità del perseguimento delle finalità istituzionali.
Sul piano della sostenibilità finanziaria, il Business Plan ipotizza una capacità produttiva iniziale di 200 kWp su tre impianti fotovoltaici, un finanziamento per il 40 % tramite fondi PNRR e per il 60 % tramite debito bancario. La Corte prende atto della stima dei costi operativi, effettuata in proporzione ai ricavi, e richiama gli obblighi di efficiente gestione e il divieto di soccorso finanziario di cui all’art. 14 TUSP. Il parere favorevole dell’organo di revisione attesta la copertura finanziaria degli oneri per l’acquisto della quota, ma non tiene conto degli eventuali costi indiretti derivanti da perdite societarie.
Quanto alla convenienza economica, la Corte rileva che il modello cooperativo risulta conforme allo scopo di garantire l’ampia partecipazione di cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, con struttura aperta e governance democratica. Assume rilievo la natura mutualistica dello scopo e l’apertura della CER ai consumatori in condizioni di povertà energetica o vulnerabilità. Il Collegio sottolinea altresì gli strumenti di incentivazione previsti dalla normativa vigente, tra cui la tariffa-premio sull’energia condivisa.
Infine, la Sezione esclude il contrasto con la disciplina europea sugli aiuti di Stato, collocando l’intervento nel quadro di sostegno alle fonti rinnovabili e di riforma del mercato elettrico europeo. Il parere è favorevole, ma accompagnato dalla richiesta di un attento monitoraggio dell’operazione societaria nel tempo.
Nota della Redazione
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