Esigenze cautelari, tempo silente irrilevante in revoca (Cass. pen. Sez. III n. 1768 del 15.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari applicate per reati che comportano la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere ai sensi dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il cosiddetto “tempo silente” trascorso dalla commissione del reato non può essere valutato ex art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o della sostituzione della misura. L’unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall’applicazione o dall’esecuzione della misura stessa, che, in presenza di ulteriori elementi di valutazione, può qualificarsi come fatto sopravvenuto dal quale desumere il venir meno o l’attenuazione delle originarie esigenze cautelari. La pericolosità sociale, nei termini dell’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., si desume congiuntamente dall’apprezzamento prognostico di fatti storicizzati e dalla personalità dell’agente. Il buon comportamento intramurario, di per sé, non dimostra la resipiscenza, configurando un contegno doveroso.

Il Fatto

Il Tribunale di Cagliari, con ordinanza del 12/07/2024, ha rigettato l’appello proposto nell’interesse di un indagato avverso il provvedimento con cui il GIP aveva respinto la richiesta di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari. L’indagato è sottoposto a misura per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990.

Avverso l’ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo un unico motivo: la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del pericolo concreto e attuale di reiterazione e al giudizio di inadeguatezza di misure diverse dal carcere, nonché il travisamento della prova quanto al ruolo attribuito all’indagato. La difesa contesta, in particolare, la rilevanza assegnata al tempo intercorso dall’ultima condotta contestata e al periodo di custodia sofferto.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il quadro cautelare. Nei fatti oggetto di imputazione opera l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., che introduce una presunzione “temperata” di adeguatezza del presidio di massima afflittività. Richiamando la giurisprudenza di legittimità (Sez. 6 n. 45489 del 2018; Sez. 5 n. 49038 del 2017; Sez. 1 n. 37839 del 2016; Sez. 3 n. 1166 del 2016), il Collegio ribadisce che la pericolosità sociale si desume dall’apprezzamento prognostico di fatti storicizzati e dalla personalità dell’agente.

Il Tribunale ha reso motivazione congrua rilevando che il tempo trascorso dalle condotte criminose e quello della custodia cautelare sofferta non costituiscono dati significativi di attenuazione delle esigenze, in considerazione della gravità dei reati, della pervicacia disvelata dalla ripetizione degli episodi e dai plurimi precedenti. Ha concluso che il fortissimo pericolo di recidiva specifica trova adeguato riscontro unicamente nella misura custodiale.

Il ricorso incentra l’argomento principale sul decorso del tempo dall’ultimo reato fine. La Corte lo ritiene inammissibile su questo punto: si tratta di elemento che afferisce alla fase precedente all’applicazione della misura e non può assumere rilievo nel presente giudizio. Il procedimento ha preso le mosse da un’istanza di revoca, non dalla contestazione di un provvedimento applicativo.

Sul punto il Collegio richiama il principio già affermato da Sez. 2 n. 47120 del 2021, Rv. 282590 (conf. Sez. 2 n. 12807 del 2020; Sez. 2 n. 46368 del 2016): il tempo silente trascorso dalla commissione del reato non è oggetto di valutazione ex art. 299 cod. proc. pen. ai fini dei provvedimenti di revoca o sostituzione, rispetto ai quali l’unico tempo che rileva è quello trascorso dall’applicazione o dall’esecuzione della misura.

Quanto alla rilevanza del periodo di custodia e al comportamento osservato, la Corte condivide la valutazione del GIP: il buon comportamento del detenuto non dipende da effettiva resipiscenza ma da un contegno doveroso. Il Tribunale ha integrato la motivazione osservando che l’indagato ha mantenuto i rapporti con l’ambiente criminale anche dopo il settembre 2021 e ha continuato a commettere delitti di locupletazione nonostante le precedenti condanne. Anche le esigenze familiari sono state ritenute non idonee a incidere sul giudizio prognostico. Le censure difensive non individuano elementi nuovi capaci di superare la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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