Pericolosità generica ex art. 4 d.lgs. 159/2011 e limiti del ricorso (Cass. pen. Sez. 1 n. 12016 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di prevenzione, non sussiste violazione del principio di correlazione tra contestazione e decisione qualora il decreto applicativo ritenga sussistente una categoria di pericolosità sociale diversa da quella indicata nella proposta, purché la nuova definizione giuridica sia fondata sui medesimi elementi di fatto posti a fondamento della proposta e sia stato assicurato alla difesa un contraddittorio effettivo e congruo. Il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti applicativi delle misure di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge, non essendo deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente, meramente apparente o in realtà inesistente.
Il Fatto
Il Tribunale di Catania aveva applicato a un soggetto la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale e quella patrimoniale della confisca, ritenendo la sua pericolosità qualificata ex art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 159/2011 per i soli periodi antecedenti al 2007 e, per il periodo successivo, la pericolosità generica di cui alla lett. b) della medesima disposizione, sulla base di una condanna per reati diversi da quelli di cui all’art. 416-bis cod. pen.
La Corte di appello, accogliendo il gravame del proposto, aveva invece ravvisato una violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. per il mutamento della qualificazione della pericolosità e, conseguentemente, aveva revocato sia la misura personale sia la confisca dei beni. Avverso tale decreto, il Procuratore generale proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha ribadito il principio per cui, nel giudizio di prevenzione, non si configura una violazione del principio di correlazione quando il giudice ritenga sussistente una categoria di pericolosità diversa da quella contestata, sempre che la nuova definizione giuridica sia fondata sui medesimi elementi di fatto e la difesa abbia avuto modo di confrontarsi su di essi. Tale evenienza, tuttavia, è stata ritenuta priva di rilievo nel caso concreto.
La Corte ha osservato come il proposto fosse stato assolto per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. e come, per i reati per cui vi era stata condanna, fosse stata esclusa l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., con decisione divenuta irrevocabile non essendo stata impugnata. Ciò ha reso manifestamente infondata la doglianza del ricorrente: i reati per cui è intervenuta condanna non rientrano tra quelli tassativamente indicati dall’art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159/2011, con la conseguenza che il proposto non poteva essere considerato “soggetto destinatario” della misura sotto tale profilo.
Quanto al secondo e al terzo motivo, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità, in quanto il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di prevenzione, ai sensi degli artt. 10 e 27 d.lgs. n. 159/2011, è ammesso esclusivamente per violazione di legge. Il vizio di motivazione è deducibile solo nei casi limite in cui la motivazione risulti apparente o inesistente, difettando dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità. Nel caso di specie, la motivazione del provvedimento impugnato è stata ritenuta complessivamente soddisfacente, non essendo il ricorrente riuscito a dimostrare la decisività degli elementi asseritamente trascurati.
Il ricorso è stato, pertanto, dichiarato inammissibile, senza condanna alle spese in ragione della natura pubblica delle funzioni svolte dall’organo ricorrente.
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Nota della Redazione
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