Confisca obbligatoria delle armi anche se il reato è estinto per oblazione (Cass. pen. Sez. I n. 3797 del 29.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La confisca prevista dall’art. 6, legge n. 152/1975 è obbligatoria per tutti i reati concernenti le armi, anche in caso di declaratoria di estinzione del reato per oblazione, restando esclusa solo nelle ipotesi di assoluzione nel merito o di appartenenza dell’arma a persona estranea al reato. A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 2023, l’interpretazione costituzionalmente orientata della norma richiede che la confisca non sia disposta, in caso di proscioglimento, se non sia comunque accertata la sussistenza del reato e la sua ascrivibilità all’imputato. Ove tale accertamento emerga dalla sentenza impugnata e dagli atti ivi richiamati, la Cassazione può disporre l’annullamento senza rinvio e la confisca, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., risultando superfluo il rinvio al giudice di merito.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia, con sentenza, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine ai reati di cui all’art. 221, comma 2, r.d. n. 773/1931, in relazione agli artt. 34 e 38 del medesimo testo normativo, e di cui all’art. 697 cod. pen., perché estinti per oblazione. Le contestazioni riguardavano l’omessa denuncia del possesso e del trasporto di un fucile semiautomatico e la detenzione dell’arma senza denuncia all’autorità.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Perugia, deducendo la violazione dell’art. 6 della legge n. 152 del 1975 per la mancata confisca, obbligatoria, dell’arma di cui al capo di imputazione. Il Sostituto Procuratore generale presso la Cassazione ha chiesto l’annullamento senza rinvio con confisca.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene fondato il ricorso. L’art. 6, legge n. 152/1975 stabilisce che il disposto del primo capoverso dell’art. 240 cod. pen. si applica a tutti i reati concernenti le armi, le quali devono quindi essere confiscate, salve le eccezioni dei commi successivi, anche se non è stata pronunciata condanna, trattandosi di cose la cui semplice detenzione costituisce reato.
La giurisprudenza di legittimità ha sempre affermato che la confisca è obbligatoria per tutti i delitti e le contravvenzioni concernenti le armi anche in caso di estinzione del reato per oblazione, restando esclusa solo nelle ipotesi di assoluzione nel merito o di appartenenza dell’arma a persona estranea al reato. Viene richiamata Sez. I n. 33982 del 2016, che ha anche escluso un contrasto con i principi della Corte EDU, e Sez. I n. 6919 del 2022.
L’obbligatorietà è confermata alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 2023, che ha indicato quale interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 6, legge n. 152/1975 quella secondo cui la confisca delle armi non può essere disposta, a seguito di proscioglimento, se non sia accertata la sussistenza del reato e la sua ascrivibilità all’imputato. Il Giudice delle leggi ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità della norma nella parte in cui impone la confisca anche in caso di estinzione per oblazione, affermando però che deve essere consentito all’imputato di provare l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura.
Nel caso concreto, la sussistenza dei reati e la responsabilità dell’imputato sono sufficientemente dimostrate dall’emissione del decreto penale di condanna, revocato solo a seguito dell’intervenuta oblazione; l’imputato non ha fornito elementi che consentissero la propria assoluzione né ha chiesto di dimostrare l’insussistenza del reato. Sussistono quindi i presupposti di fatto e di diritto che rendono superfluo il rinvio al giudice di merito.
La Corte richiama il principio, cui intende dare continuità, secondo cui anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 2023 è consentito al giudice di legittimità, investito dell’impugnazione del pubblico ministero, disporre l’annullamento senza rinvio e la confisca delle armi quando emerga dalla sentenza e dagli atti in essa richiamati l’accertamento dei presupposti applicativi del provvedimento ablativo (Sez. I n. 13326 del 2024). Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente all’omessa confisca del fucile, confisca che viene disposta.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 240 c.p. – Confisca
- Art. 697 c.p. – Detenzione abusiva di armi
- Art. 620 c.p.p. – Annullamento senza rinvio