Accesso agli atti consortili e onere di specificazione del segreto industriale (TAR Lombardia n. 744 del 28.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’opposizione del terzo all’accesso agli atti, fondata sull’esistenza di segreti tecnici o commerciali ai sensi dell’art. 24, comma 6, lett. d), l. n. 241/1990, non può risolversi in allegazioni generiche o meramente ipotetiche: grava su chi si oppone l’onere di individuare le informazioni protette e di dimostrarne i requisiti di segretezza di cui all’art. 98 d.lgs. n. 30/2005. L’interesse del confinante a conoscere la conclusione dei lavori e l’esito del collaudo delle opere di sistemazione degli scarichi è diretto, concreto e attuale, anche a prescindere dall’instaurazione di un giudizio. Il diniego che accerti la genericità delle deduzioni del controinteressato e nondimeno dia ad esse prevalenza è irragionevole. L’ostensione va circoscritta ai documenti specificamente richiesti e disposta previo oscuramento dei dati dei terzi.

Il Fatto

Un condominio confinante con terreni agricoli subisce, dal 2023, allagamenti e infiltrazioni nelle parti comuni, ascritti allo scarico di acque meteoriche in un fosso del reticolo consortile. Il Consorzio di bonifica competente, dopo aver diffidato la società agricola a regolarizzare gli scarichi e aver rilasciato un nulla osta idraulico provvisorio, aveva in precedenza sempre consentito al condominio l’accesso agli atti del procedimento.

Con istanza dell’11.11.2025, formulata ai sensi dell’art. 24 l. n. 241/1990, il condominio chiese copia della conclusione dei lavori e del collaudo, della corrispondenza intercorsa tra la società e il Consorzio e degli atti di verifica dei lavori. La controinteressata si oppose per ragioni di riservatezza; il Consorzio, ritenute generiche le sue deduzioni, denegò comunque l’accesso con la nota prot. n. 654 del 21.01.2026, dando prevalenza al “possibile pregiudizio” per la società. Il condominio ha impugnato il diniego davanti al TAR.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 22, comma 2, l. n. 241/1990, che eleva l’accesso a principio generale dell’attività amministrativa, e ricorda che le esclusioni dei commi da 1 a 6 dell’art. 24 sono eccezioni alla regola dell’accessibilità. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Tribunale ribadisce che l’interesse legittimante deve essere diretto, concreto e attuale e che l’art. 24, comma 7, garantisce l’accesso difensivo ai documenti necessari per curare o difendere i propri interessi giuridici.

Nel caso concreto, la vicinitas del condominio rispetto ai terreni non è contestata. Le plurime istanze miravano a verificare la conclusione delle opere e la regolarità dei lavori, sicché il pericolo temuto è la reiterazione o l’aggravamento del danno. Il condominio non persegue un controllo generalizzato sull’operato altrui: l’oggetto dell’accesso resta circoscritto a vicende che lo riguardano direttamente.

Il Tribunale respinge l’eccezione di difetto di attualità dell’interesse. La documentazione è chiesta proprio per verificare se i lavori siano stati eseguiti e accertati conformi, circostanza di cui né il Consorzio né la società hanno dato dimostrazione. Quanto agli strumenti alternativi evocati dalla controinteressata, il Collegio osserva che l’accesso non serve solo alla tutela giurisdizionale, ma anche a orientare i comportamenti sul piano sostanziale, ed è quindi esercitabile prima e a prescindere dal giudizio, in funzione della sua stessa opportunità.

Nel merito delle esclusioni, le allegazioni della società sono generiche e meramente ipotetiche. La documentazione sarebbe solo “suscettibile” di contenere informazioni riservate, senza che sia precisato in cosa consista il know how aziendale né quali informazioni siano protette. L’individuazione delle informazioni coperte da segreto grava su chi si oppone. Il riferimento all’art. 98 del Codice della proprietà industriale impone di verificare che si tratti di informazioni non generalmente note, con valore economico in quanto segrete e sottoposte a misure adeguate: requisiti non prospettati. Ugualmente generico è il richiamo a dati personali non comuni, per i quali l’oscurità può essere assicurata con l’oscuramento.

Il ricorso è pertanto accolto in parte. L’accesso è limitato alla copia della certificazione di conclusione lavori e alla copia del certificato di collaudo, per quest’ultimo negli atti espressamente richiamati. Restano esclusi la documentazione tecnico-progettuale ulteriore, non specificamente richiesta, e la corrispondenza tra società e Consorzio, richiesta generica. La concessione alla controinteressata di un termine ulteriore per le controdeduzioni, benché irrituale, non incide sui presupposti sostanziali del diritto di accesso. Il Consorzio deve ostendere i documenti entro 15 giorni, previo oscuramento delle generalità dei terzi, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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