Ottemperanza al giudicato sulla Carta Elettronica del Docente (TAR Lombardia n. 1201 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche quando la sentenza del giudice ordinario sia priva di formula esecutiva, poiché l’art. 475 cod. proc. civ. e l’art. 115 cod. proc. amm., come modificati dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, non richiedono più tale apposizione. Una volta decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669 del 1996 senza che l’Amministrazione abbia provveduto, sussistono le condizioni dell’art. 112, comma secondo, lett. c), cod. proc. amm. Il ritardo ingiustificato nell’esecuzione del giudicato giustifica la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle penalità di mora, commisurate agli interessi legali sull’importo dovuto, secondo la funzione sollecitatoria e non meramente punitiva dell’art. 114, comma quarto, lett. e), cod. proc. amm.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha agito dinanzi al TAR Lombardia per l’ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro che aveva accertato il suo diritto a percepire il beneficio della Carta Elettronica del Docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, per l’importo di € 500,00 annui, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione le relative somme.
La sentenza, notificata all’Amministrazione il 6 marzo 2024, non è stata appellata ed è divenuta definitiva. Decorsi inutilmente i 120 giorni previsti dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, il Ministero è rimasto inerte. Il ricorrente ha quindi chiesto la condanna all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di penalità di mora. Il Ministero, costituitosi, ha rappresentato le difficoltà connesse alla serialità del contenzioso e ha sollecitato la riunione dei numerosi ricorsi per ottemperanza della stessa materia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’istanza di riunione della difesa erariale, che viene respinta per difetto dei presupposti di connessione. La sola identità della materia e delle questioni non integra connessione oggettiva, né l’identità parziale dello studio legale patrocinatore integra connessione soggettiva, essendo diverse di volta in volta le sentenze azionate e i ricorrenti.
Il Tribunale osserva che la finalità di contenere le spese non può ritorcersi in danno dei singoli ricorrenti, ai quali verrebbe sottratto il ristoro delle spese legali, vanificando l’esito vittorioso di liti aventi ad oggetto somme individualmente esigue. Diverso è il caso in cui l’Amministrazione provveda in corso di causa, ipotesi in cui la Sezione ravvisa giusti motivi di compensazione per le oggettive difficoltà organizzative.
Nel merito, il ricorso è fondato. La sentenza azionata è definitiva, ancorché priva di formula esecutiva, non più necessaria ai fini dell’ammissibilità del giudizio di ottemperanza dopo la Riforma Cartabia. È decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo e non è contestato l’inadempimento del Ministero.
Il ricorso viene pertanto accolto, con condanna dell’Amministrazione a dare completa esecuzione entro novanta giorni dalla comunicazione. In caso di persistente inadempimento, si nomina un commissario ad acta nel Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega, senza liquidazione di compenso, con possibilità di ricorrere al pagamento in conto sospeso in caso di non capienza dei capitoli di bilancio.
Quanto alle astreintes, il Collegio ritiene che il ritardo maturato giustifichi la condanna ai sensi dell’art. 114, comma quarto, lett. e), cod. proc. amm., preferendo una funzione sollecitatoria a quella punitiva: in caso di mancata ottemperanza nel termine, il Ministero dovrà versare una somma commisurata agli interessi legali sull’importo dovuto, con decorrenza dalla comunicazione della sentenza, con calcolo d’ufficio a cura del commissario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.