Imposta di soggiorno, compensazione inammissibile e responsabilità dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 95 del 01.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il gestore di struttura ricettiva, ancorché divenuto responsabile d’imposta per l’imposta di soggiorno, conserva la qualifica di agente contabile e resta soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti, perché i mutamenti normativi non hanno inciso sul rapporto di servizio con il comune beneficiario del tributo e sull’incarico di maneggio di denaro pubblico. Le somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno devono essere integralmente riversate al comune e non possono formare oggetto di compensazione — legale, giudiziale o volontaria — con asseriti crediti restitutori del gestore. La compensazione ex art. 1243 c.c. è esclusa dall’art. 1246, n. 3, c.c., trattandosi di crediti di origine pubblicistica, destinati a uno scopo pubblico e impignorabili. Il giudizio sul conto si estingue decorsi cinque anni dal deposito del conto solo se, entro tale termine, non sia stata depositata la relazione del magistrato istruttore.
Il Fatto
Con relazione depositata il 22 luglio 2024, il magistrato incaricato riferiva sui conti giudiziali nn. 51997 e 52016, relativi alla gestione dell’imposta di soggiorno per il 2016 e il 2017, chiedendo che fossero dichiarati irregolari con condanna della società convenuta al pagamento di euro 17.010,50 per il mancato incasso e riversamento del tributo relativo al 2016.
La società si difendeva eccependo il difetto di giurisdizione del giudice contabile a favore di quella tributaria, l’estinzione del giudizio per decorso del termine quinquennale e l’inammissibilità del giudizio sul 2015. Nel merito, invocava la regolarità di un meccanismo compensativo, distribuito su un triennio, con cui aveva imputato i versamenti in eccedenza del 2015 ai deficit degli esercizi successivi, in applicazione degli artt. 1241 e 1243 c.c. e del regolamento comunale.
La Motivazione della Corte
La Sezione respinge in via preliminare le eccezioni difensive. Quanto alla giurisdizione, la Corte osserva che i mutamenti normativi intervenuti non hanno intaccato il rapporto di servizio tra il comune e il gestore della struttura ricettiva, che, insieme al ruolo di responsabile d’imposta, mantiene la qualifica di agente contabile in quanto incaricato del maneggio di denaro pubblico. La disciplina invocata, inoltre, non poteva operare retroattivamente rispetto alla data di presentazione dei conti.
L’eccezione di estinzione è respinta perché la relazione del magistrato istruttore risulta depositata entro il quinquennio dal deposito dei conti. Quanto al 2015, il giudizio ha ad oggetto solo le gestioni 2016 e 2017 e la mancata presentazione del conto relativo a quell’esercizio resta estranea al perimetro del giudizio.
Nel merito, la Corte esclude che la compensazione possa operare. La compensazione presuppone l’esistenza e la certezza del credito opposto, che nel caso di specie difetta, non essendo stato presentato né esaminato il conto del 2015. La compensazione legale ex art. 1243 c.c. è poi inopponibile alle pretese derivanti dal mancato riversamento di tributi riscossi, trattandosi di inadempimento di una specifica obbligazione gravante sull’agente contabile.
La Corte richiama l’art. 181 del r.d. n. 827/1924, che impone il riversamento integrale delle somme introitate, e rileva che il credito tributario, di origine pubblicistica e destinato a uno specifico scopo pubblico, è impignorabile e sottratto alla compensazione ex art. 1246, n. 3, c.c. Neppure la compensazione volontaria è dimostrata, mancando la prova di una concorde volontà delle parti. La stessa disciplina regolamentare invocata riguarda i versamenti in eccedenza rispetto alle riscossioni dovute, non il caso di versamenti corrispondenti a riscossioni inferiori al dovuto.
La gestione 2017, pur non generando un debito, è dichiarata irregolare perché include il conguaglio estraneo alla contabilità di competenza. La Corte dichiara quindi l’irregolarità di entrambi i conti e condanna la società al pagamento di euro 17.010,50, oltre interessi legali dalle singole scadenze fino al soddisfo.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1241 c.c. – Estinzione per compensazione
- Art. 1243 c.c. – Compensazione legale e giudiziale
- Art. 1246 c.c. – Casi in cui la compensazione non si verifica