Prescrizione rilevabile nel concordato in appello dopo l’esclusione della recidiva (Cass. pen. Sez. VII n. 6692 del 18.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei confronti della sentenza resa all’esito di concordato in appello è proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l’omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza. L’esclusione della contestata recidiva incide sul computo del termine prescrizionale, che va ricalcolato alla luce del trattamento sanzionatorio effettivamente applicato. Ove il termine risulti spirato prima della decisione di appello, il giudice di legittimità annulla senza rinvio agli effetti penali. La parte civile che non abbia interesse a formulare conclusioni, perché dall’accoglimento dell’impugnazione non può derivarle pregiudizio, non ha titolo alla rifusione delle spese processuali.

Il Fatto

La sentenza di primo grado aveva affermato la responsabilità dell’imputato per il delitto di minaccia. La Corte di appello di Lecce, procedendo a seguito di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha escluso la contestata recidiva e ha rideterminato in senso più favorevole il trattamento sanzionatorio, confermando le statuizioni civili.

Avverso la pronuncia di appello l’imputato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione della legge penale per la mancata declaratoria della prescrizione ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., che sarebbe maturata prima della decisione di appello proprio in conseguenza dell’esclusione della recidiva.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla premessa già fissata dalle Sezioni Unite n. 19415 del 27/10/2022, secondo cui nei confronti della sentenza resa all’esito di concordato in appello è proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l’omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza.

Su questa base il Collegio verifica il computo del termine prescrizionale tenendo conto dell’esclusione della contestata recidiva. Il termine, pari a sette anni e sei mesi, considerata l’interruzione e un periodo di sospensione di giorni 231, risulta spirato il 27 novembre 2021, rispetto a un reato commesso il 10 ottobre 2013. Il richiamo è agli artt. 157 e 161 cod. pen.

Poiché il termine è maturato anteriormente alla pronuncia di appello, la Corte dispone l’annullamento senza rinvio agli effetti penali del provvedimento impugnato, perché il reato è estinto per prescrizione.

Quanto alle spese della parte civile, la Corte esclude la condanna alla rifusione. Dall’eventuale accoglimento dell’impugnazione, con cui si è prospettata la prescrizione dopo la decisione di primo grado, non avrebbe potuto derivare alla parte civile alcun pregiudizio: essa, dunque, non aveva interesse a formulare proprie conclusioni e non ha titolo alla rifusione delle spese processuali.

A ciò si aggiunge un profilo ulteriore: la parte civile non ha in alcun modo argomentato sul motivo di impugnazione, essendosi limitata a chiedere il rigetto del ricorso, la conferma delle statuizioni civili e la rifusione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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