Inammissibile il ricorso della parte civile contro la doppia conforme assolutoria (Cass. pen. Sez. IV n. 6811 del 19.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di controllo di legittimità sulla motivazione, le sentenze di primo e secondo grado conformi, aventi i requisiti della doppia conforme, vanno lette come un unicum motivazionale, formando un unico corpo argomentativo. È inammissibile per genericità il ricorso che non si confronti con le argomentazioni della decisione impugnata, omettendo la correlazione tra le ragioni di essa e i motivi posti a fondamento dell’impugnazione. Nel giudizio penale, ai sensi dell’art. 538 cod. proc. pen., il giudice decide sulla domanda di restituzioni e risarcimento del danno solo in caso di sentenza di condanna: nessun risarcimento può essere riconosciuto alla parte civile all’esito di una sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste.
Il Fatto
La vicenda riguarda il decesso di un pilota durante una competizione automobilistica. Gli imputati, nelle qualità di direttore di gara e di delegato all’allestimento del percorso, erano accusati di omicidio colposo in cooperazione per non aver controllato l’adozione dei dispositivi di sicurezza da parte degli equipaggi e per non aver segnalato le irregolarità del manto stradale.
Il Tribunale li aveva assolti perché il fatto non sussiste, escludendo il nesso causale tra le omissioni contestate e l’evento. La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza del 25 giugno 2024, ha confermato l’assoluzione. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso la parte civile, deducendo violazione di legge in ordine all’esclusione del nesso causale e lamentando il mancato riconoscimento dei danni.
La Motivazione della Corte
La Cassazione muove dalla premessa metodologica della doppia conforme: quando i giudici del gravame esaminano le censure con criteri omogenei a quelli del primo giudice e concordano nell’analisi degli elementi di prova, le due sentenze si saldano in un unicum motivazionale. Il controllo di legittimità investe, quindi, un corpo argomentativo unitario.
Sul primo motivo, la Corte osserva che il ricorso non si confronta con il compendio delle sentenze di merito, le quali avevano escluso l’incidenza causale delle omissioni sulla base di precisi accertamenti: il pilota aveva agganciato le cinture senza tensionarle adeguatamente, circostanza non rilevabile attraverso il sommario controllo visivo prescritto dalla regola cautelare; l’equipaggio, grazie alla ricognizione preliminare, conosceva già il dissesto del tratto stradale, come attestato dalle registrazioni audio di bordo.
Quanto alla doglianza sulla causalità concorrente, la Corte rileva che essa nulla oppone alle argomentazioni dei giudici di merito: un controllo visivo di tipo sommario non avrebbe consentito di accertare il difettoso tensionamento degli spallari. Parimenti, la ricognizione del percorso e le risultanze dei file audio smentiscono l’assunto secondo cui le omesse segnalazioni avrebbero inciso sull’evento.
Ne deriva la qualificazione delle censure come generiche e aspecifiche. L’impugnazione è inammissibile quando manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e i motivi dedotti, non potendo il ricorrente ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.
Il secondo motivo è manifestamente infondato. Ai sensi dell’art. 538 cod. proc. pen., la decisione sulla domanda risarcitoria presuppone una sentenza di condanna: essa non può trovare spazio all’esito di un’assoluzione perché il fatto non sussiste. All’inammissibilità consegue la condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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